Il divieto di fumare in auto è entrato in vigore nel 2016 e comporta una sanzione pecuniaria che può raggiungere la somma di 500 euro.
In Italia, il divieto di fumare è stato da tempo imposto in numerosi ambiti, dai locali pubblici alle università, fino agli ospedali e i mezzi pubblici. La prima legge in merito risale al 1975; la normativa è stata poi sottoposta a successive modificazioni ed aggiornamenti; il riferimento più recente è costituito dall’articolo 51 (“Tutela della salute dei non fumatori”) della Legge n.3 del 16 gennaio 2003 che impone il divieto di fumo nei locali chiusi, “ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico” e “quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati“.
Come i mezzi pubblici, anche le autovetture private potrebbero rientrare nel novero dei ‘luoghi’ in cui vige il divieto di fumo: in sostanza è così, ma non sempre. Di seguito, vediamo in dettaglio qual è la normativa di riferimento e quali sanzioni sono previste per chi viola le disposizioni di legge in vigore.
Il divieto di fumo in auto in Gazzetta Ufficiale
Il divieto di fumare in macchina entra in vigore nel 2016, grazie al Decreto Legislativo n.6 del 12 gennaio che recepiva la direttiva europea n. 40 del 2014. Nello specifico, il comma 2 dell’articolo 24 estende il divieto di fumare, formulato già all’interno della legge citata in precedenza, “al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza“.
In altre parole, fumare in auto non è vietato né al conducente né ai passeggeri in senso assoluto ma solo nel caso di specie sopra indicato. Per chi fuma in auto alla presenza di un minore o di una donna in stato interessante, la Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 dispone, al comma 20 dell’articolo 52, le seguenti sanzioni:
“I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni“. In sostanza, le sanzioni divieto fumo in auto possono raggiungere i 500 euro.
La normativa è diretta soprattutto alla protezione di soggetti vulnerabili dai danni del fumo passivo, evitando che donne in stato interessante e bambini – obbligati in un ambiente ristretto qual è l’abitacolo di un’autovettura – siano costretti a inalare il fumo prodotto da altri, sia per combustione del tabacco sia per espirazione del fumatore.
Il divieto permane anche in situazioni meno evidenti: il fumatore è passibile di sanzione anche se si trova da solo, nella propria auto in sosta, nei pressi di un ospedale o altre strutture simili, dal momento che il divieto di fumare si estende anche alla zona adiacente gli istituiti ospedalieri, alle cliniche, ai reparti di pediatria e neonatali; nello specifico, una circolare del Ministero della Salute diramata nel 2016 dall’allora ministro della salute Beatrice Lorenzin specifica che il divieto di fumo è esteso a “pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS“.
Infine, è bene ricordare come la prima legge ad aver introdotto il divieto di fumo in Italia (la n. 584 del novembre 1975), non consente di fumare all’interno dei veicoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici e di quelli di proprietà di soggetti privati che hanno una concessione per servizi di trasporto collettivo di persone.
Il divieto di fumare in auto nel Codice della Strada
Detto delle disposizioni di legge che hanno esteso il divieto di fumare anche all’interno degli autoveicoli, va sottolineato come tale casistica non sia annoverata (né in maniera generica né specifica) nel Nuovo Codice della Strada. Il gesto con cui si porta la sigaretta alla bocca può limitare la reattività del conducente, così come l’uso di telefonini o altri apparecchi elettronici. Per quest’ultimo caso, la normativa di riferimento è l’articolo 173 del Codice Stradale (“Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida”) che prevede sanzioni fino a 646 euro e, in caso di recidiva, il ritiro della patente di guida.
Sulla scorta di questa similitudine, il 30 aprile 2015 venne presentato un Disegno di Legge (il numero 1902) a firma del senatore Antonio Razzi che intendeva modificare il Codice della Strada introducendo l’Articolo 173-bis. Lo scopo era quello di “integrare le già vigenti norme di prevenzione attraverso l’introduzione del divieto di fumare durante la guida, allineando, in tal modo, la legislazione italiana a quella di alcuni Paesi europei come l’Inghilterra e la Svezia“.
Secondo gli autori della proposta, infatti, “fumare mentre si guida determina una situazione equiparabile a quanto accade in caso di uso di apparecchi radiotelefonici mentre si è al volante, punibile, in base all’articolo 173 del citato nuovo codice della strada“.
Dal punto di vista normativo, la proposta prevedeva l’introduzione del divieto di “fumare durante la marcia“; la violazione di tale divieto avrebbe comportato le stesse sanzioni amministrative previste dal comma 3 dell’Articolo 173 del Codice della Strada.
Pagamento della sanzione e possibilità di ricorso
La normativa relativa alle multe elevate nei confronti di chi fuma in auto alla presenza di un minore o di una donna in stato di gravidanza è piuttosto severa. La sanzione, infatti, non prevede – come invece accade in molti altri casi – il pagamento della somma in misura ridotta entro i 5 giorni successivi alla contestazione. Ciò vuol dire che l’importo va corrisposto per intero.
Anche le modalità di ricorso sono più rigide. Per questo tipo di multa, infatti, si può ricorrere solo al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica della contestazione (mentre in altri casi vi è anche la possibilità di fare ricorso al Giudice di Pace entro 60 giorni).
La già citata circolare del Ministero della Salute, risalente al 4 febbraio del 2016, sottolinea come l’accertamento della violazione (che sussiste sia quando il veicolo è in movimento sia quando è fermo in sosta) può essere effettuato dai corpi di polizia amministrativa e dagli agenti della polizia giudiziaria.
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