Il regime forfettario della partita Iva è un regime fiscale diverso dagli altri e può essere cambiato anche durante l’anno.
All’apertura della Partita Iva bisogna scegliere un regime che vincola il contribuente per almeno un triennio. Questo non vale però nel caso del regime forfettario e semplificato. Infatti, come spiega Il Sole 24Ore, la risoluzione del 2018 ha affermato che i soggetti con partita Iva individuale possono valutare ogni anno la possibilità di entrare o uscire dal regime forfettario tenendo conto dei risultati raggiunti durante l’anno e il possesso dei requisiti.
Quindi, è possibile scegliere ogni 1° gennaio tra forfettario e semplificato. Dal 2023, inoltre, questa scelta di uscire dal regime di tassazione agevolato del forfettario anche durante l’anno. Nel caso in cui i ricavi o i compensi superino il limite, non si può più applicare il regime agevolato a partire dall’anno in corso stesso senza aspettare il successivo 1° gennaio. Vi sarà dunque un’uscita immediata.
Cosa cambia ora
Si tratta di una novità assoluta poiché non era mai stato possibile cambiare il regime fiscale in corso d’anno. Questo significa che ci sarà una diversa fatturazione subito dopo l’uscita. Se prima dei 100mila euro il professionista in forfettario non addebitava l’Iva al cliente, dal superamento della soglia tutto deve essere fatturato con applicazione dell’Iva obbligatoriamente.
Inoltre, un’altra conseguenza è che il cambio regime sblocca la registrazione delle fatture passive con detrazione dell’Iva a partire dal momento del passaggio al regime ordinario. La diversa tassazione poi viene applicata su tutto il reddito prodotto nell’anno non solo nella parte in cui si eccedono i 100mila euro.
Si passa da un’imposta sostitutiva al 5% o 15% del regime forfettario a una tassazione Irpef a scaglioni dal 23% al 43% del regime ordinario, con però deduzioni e detrazioni. Infine, per quanto riguarda le ritenute d’acconto devono essere applicate solo sui compensi corrisposti ai professionisti dopo l’uscita dal regime, senza un obbligo di applicazione retroattiva sui compensi già pagati prima del superamento dei 100.000 euro.