Dal 2025 le imprese devono stipulare una polizza obbligatoria contro i danni da calamità naturali. Ecco chi è coinvolto.
Con l’avvicinarsi delle scadenze fissate dalla Legge di Bilancio 2024 e dal decreto interministeriale attuativo del 14 marzo 2025, cresce l’attenzione sull’obbligo per le imprese italiane e per quelle estere con stabile organizzazione in Italia di stipulare una polizza contro calamità naturali. Questa misura nasce per rafforzare la resilienza economica e tutelare i beni aziendali da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, sempre più frequenti e con effetti devastanti sul tessuto produttivo nazionale.

Chi è obbligato a stipulare la polizza
Secondo l’articolo 2188 del Codice Civile, l’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, comprese le società di produzione, commerciali, di intermediazione, di trasporto e gli istituti finanziari. Sono invece escluse le imprese agricole, come definite dall’articolo 2135 del Codice Civile, che rappresentano un’eccezione specifica prevista dal legislatore.
I beni da assicurare sono quelli iscritti nello stato patrimoniale come immobilizzazioni materiali, richiamati dall’articolo 2424 del Codice Civile, voce B-II. Rientrano dunque i terreni, i fabbricati, gli impianti, i macchinari e le attrezzature industriali e commerciali utilizzati per l’attività. È importante sottolineare che la legge parla di beni “a qualsiasi titolo impiegati”, il che significa che possono essere compresi anche beni non di proprietà dell’impresa, ad esempio in locazione o in comodato, purché non già coperti da un’altra polizza. Sono invece esclusi dall’obbligo i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico e gli immobili abusivi o privi di regolare titolo edilizio.
Le conseguenze per chi non rispetta l’obbligo
La normativa non introduce sanzioni pecuniarie dirette per le imprese che non stipulano la polizza. Tuttavia, la mancata adesione comporta conseguenze rilevanti: le aziende prive di copertura non potranno accedere a contributi pubblici, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie, comprese quelle destinate a fronteggiare eventi calamitosi. Questo rappresenta una penalizzazione significativa, soprattutto per le imprese che operano in settori o territori ad alto rischio ambientale.
Per le compagnie assicurative, l’obbligo è invece quello di inserire nei propri prodotti una copertura contro i rischi catastrofali. In caso di mancato adeguamento, sono previsti controlli da parte delle autorità competenti, anche se l’entità delle sanzioni non è stata fissata nei termini specifici inizialmente ipotizzati.
Restano ancora aperte alcune questioni interpretative, in particolare riguardo all’effettiva estensione dell’obbligo per i beni detenuti in locazione e alla gestione dei casi di doppia copertura. Nonostante queste incertezze, il legislatore ha chiarito che la finalità della norma è quella di rendere più solido il sistema economico nazionale, spingendo le imprese verso una gestione più prudente e responsabile del rischio da calamità naturali.