Libera manifestazione del consenso: una nuova norma
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Direttore: Alessandro Plateroti

Libera manifestazione del consenso: una nuova norma come deterrente contro la violenza sessuale

Ragazza sorridente a letto

Non solo di femminicidi ci informano quasi quotidianamente i media, ma anche di stupri e violenze sessuali, spesso perpetrate anche da adolescenti.

Ferma l’imprescindibile esigenza, con riguardo a questi ultimi, dell’educazione sessuale e al rispetto della donna e del suo corpo – che passa anche da una rappresentazione corretta sui media e da un accesso alla pornografia limitato ai maggiori di età -, la Commissione Giustizia della Camera ha approvato all’unanimità un emendamento alla Riforma dell’articolo 609-bis del Codice Penale, ridefinendo il reato di violenza sessuale e il principio cardine della libera manifestazione del consenso

Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima sarà punito con la reclusione da sei a dodici anni. 

La stessa pena sarà prevista:

  •  per chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità e
  • per chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto, o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”.

Volontà libera e consapevole

Da oggi in poi, sarà quindi fondamentale accertare che sia manifestata una volontà libera, consapevole e inequivocabile di partecipare all’atto sessuale, diversamente si sarà di fronte a una violenza sessuale.

Casi in cui la donna abbia abusato di alcol o sostanze e sia quindi obnubilata nelle sue facoltà, casi in cui la donna dopo un approccio o un inizio del rapporto manifesti, apertamente o con il proprio comportamento la volontà di non continuarlo, ma anche casi in cui il rapporto avvenga sotto minaccia, con l’uso della violenza oppure con un abuso di autorità (o ti concedi o ti licenzio) o approfittando della vulnerabilità fisica o psichica (previsione che tocca anche la disabilità) non saranno più oggetto di discussione.

Sesso a letto
Sesso a letto

La nuova norma usa la parola “taluno”: la tutela non si limita quindi alle sole donne e ricomprende anche il caso in cui la violenza non  sia compiuta direttamente ma anche quando un terzo venga indotto a compierla.

Siamo di fronte a una svolta significativa, sia dal punto di vista normativo che culturale, che pone al centro il diritto di decidere liberamente della propria sessualità

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ultimo aggiornamento: 21 Novembre 2025 18:26

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