Novità dal 1° gennaio 2027 per quanto riguarda il Tfr. Ecco cosa cambia per quanto concerne i lavoratori dipendenti.
Dal 1° gennaio 2027 cambierà il sistema utilizzato per determinare l’imposta sul trattamento di fine rapporto (TFR). La riforma fiscale prevede infatti l’eliminazione della clausola di salvaguardia che, fino alla fine del 2026, permette in alcune situazioni di applicare al lavoratore le aliquote e gli scaglioni IRPEF in vigore nel 2006 quando risultano più convenienti. La modifica è contenuta nell’articolo 376 del Dlgs 117/2026, che abroga l’articolo 1, comma 9, della legge 296/2006.

Tfr e nuova tassazione: cosa cambia e per chi
Per capire la portata della novità bisogna risalire alla riforma dell’IRPEF entrata in vigore nel 2007. Il passaggio alle nuove aliquote e ai nuovi scaglioni avrebbe potuto comportare una maggiore tassazione del TFR, che viene accantonato durante gli anni di lavoro e tassato al momento della liquidazione attraverso il regime della tassazione separata. Per evitare questo effetto era stato introdotto un meccanismo di tutela.
Al momento della cessazione del rapporto, in sostanza, venivano confrontate le regole fiscali applicabili in quel momento con quelle in vigore al 31 dicembre 2006. Se il vecchio sistema risultava più vantaggioso, al lavoratore veniva riconosciuto il trattamento fiscale più favorevole. La stessa regola riguardava anche le indennità equipollenti e le altre somme corrisposte in occasione della conclusione del rapporto.
Dal 2027 questo meccanismo verrà meno. Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi non consentirà più di effettuare il confronto con il regime fiscale del 2006 per scegliere quello più conveniente. La tassazione del TFR sarà quindi calcolata sulla base delle regole vigenti, senza poter recuperare le aliquote e gli scaglioni storici.
La cancellazione della clausola, tuttavia, non significa che tutti i lavoratori subiranno automaticamente un aumento dell’imposta. L’effetto dipenderà dalla situazione fiscale individuale e dal vantaggio che, nel singolo caso, sarebbe derivato dal confronto con il sistema del 2006. Il vecchio criterio poteva essere particolarmente favorevole per chi aveva accumulato il TFR per periodi lavorativi molto lunghi e disponeva di redditi medio-alti. In queste situazioni, la nuova disciplina potrebbe comportare un prelievo maggiore, anche di alcuni punti percentuali.
Un elemento particolarmente rilevante riguarda poi le quote di TFR maturate negli anni precedenti. La modifica non riguarda soltanto quanto accantonato dal 2027: a determinare il regime applicabile è soprattutto la data di cessazione del rapporto. Chi ha quindi accumulato il proprio TFR anche prima del 2027 potrebbe non beneficiare più del confronto con le aliquote del 2006 se il rapporto termina dal 1° gennaio 2027.
Attenzione alla data di fine rapporto
Resta infine da chiarire la situazione dei rapporti conclusi a cavallo tra il 2026 e il 2027. L’abrogazione decorre dal 1° gennaio 2027, ma occorre coordinare la data di cessazione con il momento in cui matura il diritto alla percezione del TFR. Secondo alcune prime interpretazioni professionali, la nuova disciplina potrebbe interessare anche determinate cessazioni del 31 dicembre 2026 qualora il diritto alla somma sorga dal giorno successivo. Su questo aspetto saranno necessarie eventuali indicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.