Assegno di Maternità chi ne ha diritto e come richiederlo

Assegno di Maternità chi ne ha diritto e come richiederlo

Presentare domanda per l’assegno di maternità 2017 è semplice, l’assegno è valido per le mamme disoccupate o lavoratrici anche precarie. La divisione è tra Comune e Stato.

Cos’è l’assegno di maternità

L’assegno di maternità per il 2017 erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è a carico del Comune o dello Stato e risulta essere una prestazione di tipo assistenziale che viene data a madri o padri naturali o a genitori che hanno adottato o pre adottato bambine o bambini.

Le differenze di attribuzione sono appunto tra Comune (di residenza) e Stato.

Il primo elargisce questo assegno dell’INPS alle mamme disoccupate mentre lo Stato lo elargisce alle madri naturali e adottive e/o ai padri che sono lavoratori anche in maniera precaria.

Per ottenere tale elargizione monetaria occorre presentare apposita domanda. Questa domanda va presentata adoperando il Modulo che l’Inps fornisce e poi va inoltrata per via telematica al Caf o agli intermediari, o alternativamente, la si presenta direttamente se si ha il Pin INPS utile proprio al fine di utilizzare i servizi telematici dell’Istituto.

Assegno di Maternità per le Mamme – Stato

A seguire vengono elencati i requisiti utili al fine di accedere all’assegno di maternità 2017 dello Stato:

  • Bisogna essere residenti in Italia e/o essere cittadini italiani comunitari o extracomunitari
  • 3 mesi di contributi minimi per le mamme lavoratrici versati per maternità nei precedenti 18 mesi di cui 9 prima del parto o dell’entrata in casa del bambino o della bambina adottata
  • Essere mamme disoccupate a regime NASPI (introdotto dal Jobs Act) in mobilità o in cassa integrazione. Se si perde il lavoro da almeno 3 mesi ottenendo però il diritto alle prestazione di assistenza o previdenziali. Comunque il periodo massimo che deve intercorrere tra la perdita del lavoro e la data effettiva del parto non sarà superiore a 9 mesi.
  • Donne madri licenziate o che si siano licenziate, valgono anche in questo caso i tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi prima del parto.
  • Donne madri in gestione separata, validi i tre mesi di contribuzione con contributi versati nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo obbligatorio ordinario.