Assegno protestato e titolo esecutivo, cosa occorre conoscere e cosa rappresentano i titoli esecutivi ed i protesti
Assegno, Protesto e Titolo Esecutivo
L’assegno è un titolo di credito e rappresenta una delle forme più diffuse per pagare una specifica somma di denaro.
Chi possiede tale titolo di credito ai sensi dell’art. 1992 del codice civile viene così considerato:
“ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge”.
Se ne deduce seguendo ciò che la Legge al riguardo dice che, una volta che una persona abbia un assegno inteso come titolo di credito ha automaticamente diritto alla riscossione delle somme che nel titolo vengono indicate.
Protesto su un Assegno (Titolo Esecutivo)
Il protesto non si rende necessario se non esistono girate e si agisce contro il traente.
Coloro che si ritrovano tra le mani un assegno non pagato dimenticano spesso di avere in mano quello che è appunto un Titolo Esecutivo e questa sua formula consente di recuperare il credito, dapprima con poche spese e senza passare per un Tribunale e facendo in modo di ridurre di molto i tempi di recupero.
Se il pagamento non avviene entro tempi ristretti, il creditore può utilizzare anche forme coattive per realizzare il proprio credito. Qui avviene l’esecuzione forzata.
L’esecuzione forzata prevede due basi:
- presenza di un titolo esecutivo
- un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.)
L’assegno essendo un titolo esecutivo è valido per dare origine nelle condizioni sopra riportate, all’esecuzione forzata.
Esecuzione Forzata, Come avviene (la procedura)
Il primo passaggio è quello della notifica del titolo esecutivo e del precetto
L’atto di precetto va notificato assieme al titolo esecutivo, ma non sempre avviene ciò, talvolta il titolo esecutivo può essere notificato anche non accompagnato dal precetto tale forma del precetto viene disciplinata dall’art. 480 c.p.c.
Il precetto rappresenta l’intimazione ad effettuare il pagamento entro dieci giorni.