Bonus “prima casa” under 36 in scadenza: requisiti e come fare domanda

Bonus “prima casa” under 36 in scadenza: requisiti e come fare domanda

Ultimi mesi per richiedere il bonus “prima casa” under 36: dai requisiti Isee e i dettagli sugli immobili ammessi.

Il bonus “prima casa” under 36 è un’importante agevolazione fiscale che mira a facilitare l’acquisto della prima abitazione per i giovani.

Prevista dal decreto legge n. 73/2021 e prorogata fino al 31 dicembre 2024, questa misura rappresenta una grande opportunità per chi non ha ancora compiuto 36 anni.

Per accedere al bonus, tuttavia, è fondamentale rispettare alcune condizioni precise, sia in termini di requisiti anagrafici che di reddito.

I requisiti e come richiedere il bonus “prima casa” under 36

Il bonus, come riportato da Tgcom24, è rivolto a chi stipula un atto di compravendita immobiliare entro il 31 dicembre 2024 e soddisfa alcune condizioni.

Prima di tutto, il beneficiario non deve aver compiuto 36 anni nell’anno in cui viene effettuato l’acquisto. Inoltre, l’indicatore ISEE del richiedente non deve superare i 40.000 euro annui.

Un’altra condizione importante riguarda la residenza: è necessario essere residenti o stabilire la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.

Chi richiede il bonus deve inoltre dichiarare di non essere già proprietario, neppure in comunione con il coniuge, di un’altra abitazione situata nello stesso Comune dell’immobile acquistato.

È fondamentale anche non possedere altre case, su tutto il territorio nazionale, acquistate usufruendo delle medesime agevolazioni prima casa. In caso contrario, si ha tempo un anno per vendere l’immobile già posseduto e poter così beneficiare del nuovo bonus.

La domanda per ottenere il bonus prima casa under 36 si presenta direttamente al momento del rogito notarile. È importante ricordare che il bonus è accessibile anche per chi ha acquistato immobili all’asta giudiziaria.

Gli immobili ammessi e i benefici fiscali

Il bonus “prima casa” under 36 si applica esclusivamente all’acquisto di abitazioni rientranti in specifiche categorie catastali.

Tra queste, troviamo le abitazioni di tipo civile (A/2), economico (A/3), popolare (A/4), ultra popolare (A/5), rurale (A/6) e i villini (A/7).

Sono ammessi anche alloggi tipici dei luoghi (A/11). Il bonus può essere esteso anche all’acquisto di pertinenze, come magazzini (C/2), autorimesse (C/6) e tettoie (C/7).

Per quanto riguarda i benefici fiscali, per le compravendite non soggette a IVA, l’agevolazione prevede l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’IVA versata al venditore, che potrà essere utilizzato per compensare future imposte dovute.