Calcolo tasso alcolemico online: cos’è e come farlo

Calcolo tasso alcolemico online: cos’è e come farlo

Prima di mettersi alla guida è possibile effettuare un calcolo tasso alcolemico grazie alla tabella indicativa realizzata dal Ministero della Salute.

Secondo le normative in vigore in Italia, la guida in stato di ebbrezza costituisce un reato (così come mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope). L’assunzione di alcool ha ripercussioni negative sui riflessi e sulla capacità di reazione del conducente, con conseguenze facilmente immaginabili per la sicurezza stradale, sia per chi si trova alla guida (in condizioni non ideali) sia per gli altri utenti della strada. Per scoraggiare gli automobilisti a mettersi alla guida dopo aver bevuto, il legislatore ha introdotto pene sempre più severe (fino alla definizione del cosiddetto “omicidio stradale“) e misure di controllo più accurate.

Tra queste figura l’alcool test, una prova effettuata sul posto al momento dell’accertamento per mezzo di un apposito strumento digitale (l’etilometro). Il test serve a determinare – tramite una procedura specifica – la presenza percentuale di alcool nel sangue che, per legge, non deve superare gli 0.5 grammi per litro.

La normativa di riferimento è la Legge n. 160 del 2 ottobre 2007, all’interno della quale, al fianco delle sanzioni, è presente un allegato per il calcolo tasso alcolemico teorico, in base alle caratteristiche fisiche ed alla quantità di alcool assunta; vediamo di seguito di cosa si tratta.

La tabella calcolo tasso alcolemico del Ministero della Salute

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute è disponibile, in formato PDF, un allegato specifico (il n. 2) al testo della Legge 160/2007 (che contiene una serie di modifiche alle norme del Codice della Strada, incluse le sanzioni per guida in stato di ebbrezza). Si tratta di una tabella “per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza“. La tabella rappresenta un prospetto molto dettagliato che riporta “i valori si alcolemia calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all’essere a stomaco vuoto o pieno“.

Il Ministero specifica che si tratta di valori indicativi, riferibili all’assunzione di bevande alcoliche entro un determinato lasso di tempo (i 60 – 100 minuti precedenti).

Le unità alcoliche di riferimento (espresse in cc), secondo i formati (bicchiere, lattina o bottiglia) più comuni serviti nei locali, sono:

  • 330 cc per la birra;
  • 125 cc per il vino;
  • 80 cc per vini liquorosi e aperitivi;
  • 40 cc per i digestivi e i superalcolici;
  • 100 cc per champagne e spumante;
  • 150 cc per i ready to drink.

La tabella riporta separatamente i valori teorici per le donne e per gli uomini, in base al peso corporeo dell’individuo ed alla gradazione di una singola unità alcolica assunta. Per le donne, il range di valori per il peso va da 45 a 80 kg mentre per gli uomini va da 55 a 90 kg. La gamma di bevande alcoliche spazia dalla birra analcolica (0.5 % di gradazione) ai superalcolici (da 35% a 60% di gradazione).

Va sottolineato – stando a quanto specificato dal dicastero di competenza – come i valori riportati in tabella non abbiano alcun valore legale né rappresentano in alcun modo un’indicazione di ‘livelli di sicurezza’ dal momento che – come precisa una nota in calce del Ministero – non esiste una quantità di alcol ‘sicura’ da poter assumere prima di potersi mettere alla guida poiché “tutte le quantità di alcol, anche quelle minime o moderate, pongono l’individuo in una condizione di potenziale rischio“.

Donna alcol test

Formula calcolo tasso alcolemico

Come riportato dalla tabella elaborata dal Ministero della Salute, “se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per ciascuna unità alcolica consumata“.

Tabella alla mano, la formula per calcolare il tasso di alcolemia teorica in caso di assunzione di due diverse unità di alcolici è molto semplice; ne riportiamo due esempi tratti dal documento del Ministero della salute:

  • donna, peso 45 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra leggera ed 1 aperitivo alcolico. Alcolemia attesa: 0,39+0,49 = 0,88 grammi/litro;
  • uomo, peso corporeo 55 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra doppio malto ed 1 superalcolico di media gradazione (45°). Alcolemia attesa: 0,71+0,36 = 1,07 grammi/litro.

L’etilometro online

Per determinare il livello di alcolemia prima di mettersi alla guida è possibile effettuare anche un calcolo tasso alcolemico online. Molti siti specializzati mettono a disposizione degli utenti, in maniera gratuita, dei pratici tool online in grado di calcolare il tasso alcolemico nel sangue in base alla quantità di bevande alcoliche ingerite.

Per quanto accurate, questa ed altre modalità di calcolo non vanno considerati come riferimenti validi in senso assoluto. Bisogna considerare, infatti, come il tasso di alcolemia possa essere influenzato da numerosi fattori, come ad esempio condizioni psico-fisiche genetiche, l’indice di massa corporea o l’assunzione dei farmaci più comuni. In ragione di ciò, non esiste alcuna quantità di alcol che non possa determinare il superamento dei limiti imposti dalla legge.

Guida in stato di ebbrezza: normativa e sanzioni

Calcolare, in maniera anche solo orientativa, il tasso alcolemico teorico presente nel sangue prima di affrontare un tragitto alla guida della propria auto, può essere comunque utile per evitare le sanzioni previste dalle norme in vigore; la Legge n. 160 del 2007 stabilisce le sanzioni in base al tasso alcolemico rilevato:

  • tra 0.5 e 0.8 g/l: multa da 500 a 2000 euro e sospensione della patente da tre a sei mesi;
  • tra 0.8 e 1.5 g/l: multa da 800 a 3200 euro, sospensione della patente da sei mesi a un anno e arresto fino a tre mesi;
  • oltre 1.5 g/l: multa da 1500 a 6000 euro, arresto fino a sei mesi e sospensione della patente di guida da uno a due anni (la patente viene revocata in ogni caso se l’infrazione viene commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico superi le 3.5 tonnellate oppure in caso di recidiva in un arco di tempo di due anni).

Qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente, le sanzioni amministrative sopra descritte vengono raddoppiate e, in aggiunta, l’autorità competente dispone il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di novanta giorni (fatta eccezione nel caso in cui il mezzo appartenga ad una persona estranea al reato). Va inoltre ricordato come siano previste sanzioni anche per chi si rifiuta di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.