Cambiale titolo esecutivo: Quando una cambiale diventa titolo esecutivo

Cambiale titolo esecutivo: Quando una cambiale diventa titolo esecutivo

Cambiali e titoli esecutivi, cosa conoscere e cosa dice la Legge

La cambiale e il titolo esecutivo

Questo strumento è e rappresenta a tutti gli effetti un titolo di credito essendo una forma di pagamento scritta che permette al soggetto beneficiario di riscuotere un debito nei casi in cui si profili un mancato pagamento.
Rientra nel novero dei titoli extra giudiziali, ovvero che si manifestano al di fuori delle aule giudiziarie come titoli esecutivi.

La Procedura della Cambiale o dell’assegno come Titolo Esecutivo

Se un soggetto (il creditore) ha in mano tale titolo esecutivo firmato da un altro soggetto (il debitore) può avvalersi di uno strumento utile e fondamentale al fine di ottenere nell’immediato un atto di precetto per la riscossione del credito. Ciò porta ad un abbrevio dei tempi che altrimenti in senso strettamente burocratico, passerebbero tra aule di Tribunale.
L’atto di precetto contenuto nelle buste verdi della posta, fornisce un tempo ristretto per il pagamento delle somme dovute dal soggetto debitore, questo tempo è generalmente di dieci giorni ed evita il pignoramento dei beni mobili e immobili, o il pignoramento del conto corrente e/o della pensione.

La cambiale diventa un titolo esecutivo?

No la cambiale è già di per se un titolo esecutivo.
Al pari dell’assegno bancario, una cambiale rappresenta un titolo esecutivo ed è di conseguenza, soggetto a protesto. Ciò comporta che la cambiale che si trova nella condizione di protesto è un titolo esecutivo, attraverso il quale il creditore può agire in modo diretto al fine di tutelare i suoi interessi.
Nella condizione in cui il soggetto debitore non abbia pagato una parte, come titolo esecutivo la cambiale da parte del creditore potrà essere attuata unicamente per la somma non elargita e soggetta a protesto.
Il creditore ha diritto a ricevere:

  • la somma non pagata per la cambiale
  • la mora e gli interessi
  • le quote relative al protesto e l’ammontare delle spese secondarie