Carreggiata: definizione e normativa di riferimento
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Direttore: Alessandro Plateroti

Carreggiata: definizione e normativa di riferimento

Carreggiata

Destinata esclusivamente alla circolazione dei veicoli, la carreggiata può essere divisa in più corsie, a senso unico o a doppio senso di marcia.

La circolazione dei veicoli a motore su strada è regolamentata da diverse norme del Codice della Strada. Esse riguardano ogni aspetto relativo ad una conduzione sicura, per se e per gli altri, del veicolo che non può prescindere dalle regole per la corretta occupazione dello spazio stradale. Per questo, il Codice definisce in maniera chiara tutte le componenti che formano la strada, ossia la banchina e la carreggiata.

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La definizione di carreggiata nel Codice della Strada

L’articolo 3 del Codice della Strada (“Definizioni stradali e di traffico“) fornisce la seguente definizione di carreggiata: “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine“. Essa può essere a senso unico oppure a doppio senso di marcia.

Per meglio capire questa definizione, bisogna tenere presente che la carreggiata è solo una parte della strada; questa, a sua volta, è costituita dall’area destinata al pubblico utilizzo da parte di pedoni, animali e veicoli. Non tutte le porzioni di strada sono destinate allo stesso tipo di utente e infatti esse vengono delimitate ed individuate da una specifica segnaletica orizzontale. La parte di strada che non fa parte della carreggiata viene denominata banchina, ovvero la “parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati“.

Gli elementi che fanno parte della carreggiata stradale sono:

  • la corsia; nel Codice della Strada viene definita genericamente come “parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli” mentre se è ‘di marcia’ è riservata al transito di una sola fila di veicolo ed è delimitata dalla opportuna segnaletica orizzontale;
  • gli attraversamenti pedonali, ossia la “parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli
  • la semicareggiata;
  • la zona di attestamento, che il Codice Stradale definisce come “tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all’accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue“;
  • la zona di preselezione ovvero quel tratto della carreggiata in cui i veicoli possono cambiare corsia per incanalarsi in quelle specializzate;
  • la zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico lungo il quale le correnti parallele di traffico possono scambiarsi di posizione senza doversi fermare preventivamente.
Carreggiata
Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/arcobaleno-carreggiata-bella-1149610/

Gli elementi che, invece, non fanno parte della carreggiata sono:

  • il marciapiede (o passaggio pedonale) definito come “parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni“; il passaggio pedonale non è necessariamente rialzato ma è delimitato da una striscia bianca continua o da un’apposita protezione;
  • la pista ciclabile: fa parte della strada e può affiancare la carreggiata ma non è parte di quest’ultima in quanto “riservata alla circolazione dei velocipedi“;
  • la fascia di pertinenza, ossia quella porzione di terreno compresa tra il confine stradale e la carreggiata che fa parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per realizzare altre parti della strada;
  • il golfo di fermata, ovvero la “parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni“;
  • i parcheggi;
  • le piazzole di sosta;
  • il salvagente;
  • le sedi tramviarie;
  • lo spartitraffico;
  • la corsia di emergenza: pur essendo, di fatti, destinata alla circolazione dei veicoli, non può essere considerata parte della carreggiata dal momento che il suo utilizzo è possibile solo in condizioni di emergenza e solo a favore di determinate categorie di veicoli.

Carreggiata e corsia differenza e sensi di marcia

Molto spesso si tende a confondere il concetto di carreggiata con quello di corsia. Si tratta di un errore piuttosto comune, specie quando si tratta di superare i quiz ministeriali per il conseguimento della patente di guida.

La differenza è molto semplice: ogni tipo di corsia (di marcia o specializzata) fa parte della carreggiata. Quest’ultima, infatti, può essere a una o a più corsie (a prescindere dal senso di marcia). Basti pensare ad una carreggiata a doppio senso: questa sarà formata da due (o più) corsie, ciascuna adibita ad un solo senso di marcia. Stesso discorso per una carreggiata a tre corsie (come può essere, ad esempio, quella di un’autostrada): si tratta della parte della sede stradale in cui i veicoli possono disporsi in tre file diverse, anche secondo sensi di marcia opposti, in base a quanto indicato dalla relativa segnaletica.

La segnaletica relativa alla carreggiata

Lo spazio della carreggiata viene generalmente segnalato per mezzo della segnaletica orizzontale. I margini esterni sono costituiti da una striscia continua; quest’ultima può essere discontinua in coincidenza di corsie specializzate (di accelerazione e decelerazione) o piazzole di sosta. Una o più linee intermedie dividono lo spazio di carreggiata in due o più corsie.

Per quanto riguarda le dimensioni, ogni corsia è larga 3.75 metri: quest’ampiezza è riservata alle corsie di marcia e di sorpasso.

Posizione dei veicoli sulla carreggiata

L’articolo 143 del Codice della Strada regolamenta la posizione che i veicoli devono assumere durante il transito instrada; secondo quanto disposto dal comma 1, “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera“. Per i veicoli privi di motore e gli animali, l’obbligo è di transitare stando il più vicini possibile al margine destro.

Se una strada è divisa in due carreggiate, bisogna occupare quella di destra; se, invece, è divisa in tre, i veicoli devono occupare quella di destra o quella centrale, salvo non vi siano disposizioni differenti. Su autostrade e strade extraurbane principali, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti. Nei centri abitati, i veicoli devono occupare la corsia più libera a destra, quando una carreggiata è a più di due corsie per senso di marcia.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/arcobaleno-carreggiata-bella-1149610/

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ultimo aggiornamento: 22 Ottobre 2019 16:37

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