Compenso atto di precetto, quali sono i parametri forensi previsti dal Ministero della Giustizia a partire dal 2014, rivisti dal Consiglio Nazionale Forense e in vigore nel 2018.
Il Consiglio Nazionale Forense ha proposto e adottato una serie di modifiche al dm n. 55/2014 (che si può leggere sulla copia della Gazzetta ufficiale messa a disposizione) in cui vengono fissati i parametri per i compensi.
Con le nuove modifiche, infatti, il CNF ha proposto dei parametri a integrazione di quanto indicato dal Decreto Ministeriale 55/2014, in particolare suggerendo l’introduzione di un tetto massimo e un tetto minimo al compenso per precetto. Nel decreto infatti vengono indicati compensi che sono esclusivamente funzione del valore della controversia.
Introducendo due parametri di diminuzione e aumento, il Consiglio Nazionale Forense ha individuato per ciascuno scaglione una “finestra”, a partire dal valore indicato dal ministero, che è stato assunto dal consiglio come valore medio.
Ogni atto di precetto, insomma, potrebbe richiedere il pagamento di un onorario diverso, a seconda di alcuni parametri fissati dal CNF.
Compenso precetto: i criteri per stabilirlo
Tra le novità più interessanti inserite dal Cnf al dm n. 55/2014 ci sono sicuramente le modifiche riguardanti le modalità di aumento e riduzione del compenso in caso di assistenza a più soggetti durante un atto di precetto.
E’ stata prevista, infatti, una fase cosiddetta post decisoria con l’inserimento di compensi in caso di singoli ed autonomi adempimenti da parte del debitore che non rientrano nelle fasi decisionali ed esecutive.
Generalmente a determinare il compenso di un atto di precetto è il principio della proporzionalità che gioca un ruolo fondamentale tra l’importanza dell’opera prestata valutata considerando anche la sua urgenza e il suo valore.
Non solo: fattori determinanti sono anche la natura, la rilevanza e il valore dell’affare.
Tutti questi parametri introducono, di fatto, un parametro di “buon senso”. A prescindere dal valore infatti ogni controversia può avere caratteristiche diverse, e presentarsi più o meno agevole. L’onorario per l’atto di precetto richiesto da chi eroga la prestazione può variare di conseguenza.
Novità
Nel calcolo del compenso per un atto di precetto i parametri andranno ad incidere sui cosiddetti valori medi.
Il consiglio Nazionale Forense ha ipotizzato (e formalizzato il 26 maggio 2017), un possibile aumento fino all’80% e una diminuzione sino al 50%.
Oggi per calcolare il compenso delle attività professionali di avvocati, tra cui è presente anche l’atto di precetto, bisogna far riferimento al d.m. numero 55 del 10 aprile 2014 che regolamenta e determina i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, secondo questa tabella:
Valore contenzioso (euro) | da 0,01 a 5.200,00 | da 5.200,01 a 26.000,00 | da 26.000,01 a 52.000,00 | da 52.000,01 a 260.000,00 | da 260.000,01 a 520.000,00 |
Compenso (euro) | 135,00 | 225,00 | 315,00 | 405,00 | 540,00 |
Con l’entrata in vigore delle modifiche apportata al regolamento, le tariffe professionali sono state aggiornate con l’inserimento di nuovi parametri che vengono applicati in caso di mancato accordo tra l’avvocato e il cliente.
In altre parole, con l’introduzione dei parametri previsti dal CNF, la tabella dei compensi per atto di precetto viene variata in questo modo:
Valore contenzioso (euro) | da 0,01 a 5.200,00 | da 5.200,01 a 26.000,00 | da 26.000,01 a 52.000,00 | da 52.000,01 a 260.000,00 | da 260.000,01 a 520.000,00 |
Compenso (euro) | 135 | 225 | 315 | 405 | 540 |
Valore minimo – diminuzione 50% | 67,50 | 112,50 | 157,50 | 202,50 | 270,00 |
Valore massimo – aumento 80% | 243,00 | 405,00 | 567,00 | 729,00 | 972,00 |
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