Confisca veicolo: cosa succede quando scatta il provvedimento

Confisca veicolo: cosa succede quando scatta il provvedimento

La confisca veicolo è prevista per diverse violazioni del Codice della Strada, in aggiunta o in luogo di altre tipologie di sanzioni.

La confisca veicolo è una sanzione amministrativa prevista dal Titolo VI del Codice della Strada per numerose infrazioni; può aggiungersi o sostituirsi ad una sanzione pecuniaria.

La normativa: cosa dice il Codice della Strada

L’articolo 213 del Codice della Strada (“Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa“) stabilisce, anzitutto, che l’organo di polizia che riscontra la violazione per la quale è prevista la confisca, deve farne menzione nel verbale di contestazione.

Dopo la confisca, il proprietario del veicolo (oppure il conducente o un altro soggetto “obbligato in solido“) diventa custode del mezzo confiscato. Per tanto deve custodirlo in un luogo di cui abbia la disponibilità oppure in un posto non soggetto al passaggio pubblico; sul veicolo deve essere presente una segnalazione chiara che ne indichi lo stato di sequestro. L’organo di polizia che ha comminato la sanzione trattiene il documento di circolazione presso i propri uffici. Contestualmente, la confisca viene comunicata anche al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) affinché venga annotato nei propri archivi.

Una volta presentati (ed esauriti) eventuali ricorsi, entro trenta giorni dalla data in cui la confisca diventa definitiva, il proprietario del veicolo deve trasferirlo (secondo le modalità previste dall’Articolo 214-bis del Codice Stradale) presso un luogo individuato dal Prefetto. Se, trascorso tale termine, il soggetto non ha provveduto all’obbligo di legge sopra citato, il trasporto del veicolo sarà effettuato dall’organo accertatore ma a spese del custode.

Se questi si rifiuta di provvedere al trasporto del veicolo confiscato, il comma 2-ter dell’articolo 213 del Codice della Strada prevede una multa il cui ammontare va da 1.818 euro a 7.276 euro; in aggiunta, la normativa prevede la sospensione della patente per un periodo che va da uno a tre mesi. In questo caso, trascorsi dieci giorni dalla verbalizzazione della mancata custodia, l’organo di polizia – tramite avviso scritto – informa il custode del trasferimento in proprietà del mezzo: ciò implica il passaggio degli oneri di custodia e trasferimento dallo Stato al custode.

Il custode-acquirente del veicolo viene individuato, stando a quanto riportato all’interno dell’Articolo 214-bis del Codice della Strada, “secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo“. La normativa, infatti, prevede che vengano indette delle “gare ristrette” tra quei soggetti che hanno stipulata una convenzione sia con il Ministero dell’Interno sia con l’Agenzia del Demanio.

Nei casi in cui la confisca riguardi un ciclomotore oppure un motociclo, il mezzo viene trasferito in un apposito luogo di custodia dove resta per 30 giorni. Qualora il conducente del mezzo sottoposto al provvedimento sia minorenne, la custodia del veicolo viene affidata ai genitori oppure ad un altro soggetto che ne fa le veci.

Il custode di un veicolo confiscato non può utilizzarlo per circolare in strada o consentire a soggetti terzi di fare altrettanto; per questo genere di eventualità, la normativa vigente prevede sanzioni pecuniarie molto severe, ovvero il pagamento di una somma che va da 1.988 a 7.953 euro.

Quando si confisca il veicolo

Anzitutto, è bene ricordare che tra il sequestro amministrativo e la confisca vi è una sostanziale differenza: nel primo caso, la disponibilità del veicolo risultata limitata; nel secondo, invece, la proprietà passa alla Pubblica Amministrazione. Sono numerose le infrazioni che possono prevedere (sempre o soltanto in determinati frangenti) la sanzione accessoria della confisca del veicolo sequestrato.

Ad esempio, il provvedimento scatta in ogni caso in cui il veicolo sia stato utilizzato per commettere un crimine (diverso da quelli inclusi nel Codice della Strada), a prescindere dall’età del conducente (comma 4 dell’Articolo 213 del Codice della Strada).

Nello specifico, la confisca può essere ordinata dal Prefetto (provvedimento amministrativo) oppure da un’autorità giudiziaria (confisca penale); ad ogni modo, le infrazioni che possono portare al sequestro ed alla successiva confisca del veicolo, oltre al caso sopra indicato, sono:

  • guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico rilevato superiore a 1.5 g per litro);
  • guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo;
  • guida di un veicolo non immatricolato o provvisto di documenti assicurativi contraffatti o falsi;
  • guida di un ciclomotore alterato;
  • guida di un veicolo con targa contraffatta;
  • guida senza patente, con patente scaduta o sospesa;
  • rifiuto di sottoporsi all’alcoltest da parte del conducente.

Per quanto concerne la confisca veicolo per guida in stato di ebbrezza, è possibile evitare il provvedimento (qualora si sia comunque superata la soglia di 1.5 g per litro) nel caso in cui il conducente non abbia provocato un incidente. Il giudice, infatti, può – ma non è detto che sia sempre così – commutare la pena in lavori socialmente utili a carico del conducente sanzionato.

Come fare ricorso

Per presentare ricorso avverso la confisca veicolo ci si può rivolgere sia al Prefetto sia al Giudice di Pace; nel primo caso, il ricorrente ha a disposizione 60 giorni di tempo mentre nel secondo il termine è di soli 30 giorni. Il ricorso al Prefetto è l’unica strada percorribile se nel verbale di accertamento è stata contestata un’infrazione per la quale non è possibile optare per il pagamento in misura ridotta.

Nell’apposito modulo per presentare ricorso (il quale non può appoggiarsi sull’attenuante dell’incostituzionalità) vanno indicati chiaramente gli estremi di identificazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) del soggetto che fa ricorso e del mezzo oggetto del provvedimento di confisca. Se, una volta presentato, il ricorso viene respinto, il veicolo risulta confiscato in via definitiva.

Come recuperare un veicolo confiscato

Un veicolo sequestrato e poi confiscato non può essere rivenduto liberamente come una qualsiasi auto usata. Il mezzo, secondo quanto disposto dalla normativa in vigore, deve essere messo all’asta. In via preliminare, l’asta giudiziaria viene preceduta da un avviso di vendita, un’ordinanza del giudice e una relazione sulla stima del bene che andrà all’asta. Il tutto viene pubblicato entro 45 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Per evitare la vendita all’asta, il proprietario di un veicolo confiscato può recuperare il proprio mezzo saldando i debiti contratti con la Pubblica Amministrazione.

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