Introdotte delle novità per quanto riguarda il congedo parentale per i padri lavoratori: il numero delle giornate aumenta a 20.
A partire da oggi, 13 agosto, entrano in vigore alcune novità in riferimento al congedo parentale. Maternità e paternità cambiano grazie alle novità normative in materia previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022.
Tra le novità all’interno della misura preesistente, l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio, in sostituzione al congedo obbligatorio del padre ed il congedo facoltativo del padre. Questi ultimi due erano stati introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012 e stabilizzati dall’abrogato articolo 1, comma 134, della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Paternità, le novità introdotte
La nuova misura dà la possibilità al padre di beneficiare di un periodo di congedo della durata di 10 giorni lavorativi, per stare accanto alla sua famiglia ed al nuovo nato. Le giornate di congedo tuttavia non sono frazionabili ad ore, ma sono fruibili anche in via non continuativa.
Nel caso in cui ci sia più di un nato, la durata del congedo aumenta a 20 giorni lavorativi. Il nuovo provvedimento che regola il congedo è fruibile anche per i padri affidatari.
L’indennità giornaliera per i giorni di congedo di paternità è pari al 100% della retribuzione. Il padre potrà richiedere il congedo a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.
Secondo quanto stabilito dal congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti, fino al dodicesimo anno di vita del figlio ai genitori spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi. Quest’ultima non è trasferibile all’altro genitore. Al genitore single sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale. Di questi, 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione.