Daspo, si può vedere la partita dal balcone e dal terrazzo
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Direttore: Alessandro Plateroti

Daspo? Nessun problema, la partita si può vedere dal balcone

tifosi in balcone

Corte di Cassazione: in caso di Daspo le partite si possono vedere dai balconi delle case che sorgono in prossimità dello stadio.

Fanno storia e giurisprudenza sportiva i tifosi siciliani del Gela. La Corte di Cassazione ha infatti accolto il ricorso di due tifosi che, interdetti dallo stadio, avevano deciso di continuare a seguire la loro squadra del cuore dal balcone di casa che sorge proprio in prossimità del campo.

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Corte di Cassazione: balconi e terrazzi non rientrano nel Daspo

Come confermato dalla sentenza, terrazzi e balconi non possono rientrare nel Daspo e restano quindi legalmente a disposizione dei tifosi allontanati dagli impianti e dalle manifestazioni sportive.

tifosi in balcone
Fonte foto: https://www.facebook.com/maurizio.domenico

Il caso dei due tifosi del Gela

I due tifosi del Gela, cui era stato interdetto l’accesso allo stadio, avevano deciso di seguire le partite casalinghe della squadra dal balcone di una delle case che sorge vicino all’impianto sportivo.

I due hanno dato nell’occhio e hanno spinto le autorità ad aggravare le sanzioni comminate ai due imponendogli l’obbligo di firma al ventesimo minuto di ogni tempo di gioco. Questo provvedimento avrebbe impedito loro di seguire la partita nella zona dello stadio.

I due uomini, appartenenti al tifo organizzato del Gela, hanno deciso di fare ricorso in Cassazione contro un provvedimento considerato eccessivamente severo o comunque non legittimato dal loro comportamento visto che non avevano violato le norme imposte loro dalla squalifica. I tifosi del balcone si sarebbero limitati a seguire le partite senza entrare in contatto con i tifosi, né prima né dopo le gare.

La sentenza della Corte di Cassazione

In considerazione della natura di prevenzione atipica, dei divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime – recita la sentenza -, deve accertarsi in concreto il pericolo di reali contatti personali con gli spettatori, in entrata ed in uscita dallo stadio, non essendo sufficiente accertare la visione della partita da una casa privata, sita vicino allo stadio“.

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ultimo aggiornamento: 3 Ottobre 2018 9:38

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