Come noto, anche un datore di lavoro ha la possibilità di assumere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
In base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008 (e in particolare dall’articolo 34), l’rspp datore di lavoro può essere tale unicamente dopo aver effettuato un percorso di formazione che gli consenta di ottenere le competenze di carattere procedurale, organizzativo e tecnico che sono necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste. A disciplinare questo percorso di formazione è l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre del 2011.
Il percorso di formazione: la struttura
Il corso di formazione per rspp datore di lavoro prevede un modulo comune per una durata complessiva di 8 ore, a cui si aggiungono altri moduli integrativi di tipo tecnico differenti in base al settore di riferimento, con una durata che va da un minimo di 12 ore a un massimo di 16. Per quanto riguarda il modulo comune, esso comprende un’esercitazione e la redazione di un documento di valutazione dei rischi. Il corso di formazione da 16 ore per datore di lavoro, indicato dalla Legge 215 del 2021, rappresenta una tappa propedeutica rispetto all’accesso al corso per rspp datore di lavoro. Il modulo comune, operativo e tecnico, prende in esame le metodologie e i criteri del processo di valutazione, le misure di prevenzione e protezione scelte in funzione dei fattori di rischio e la predisposizione di un documento di valutazione dei rischi, attraverso una esercitazione basata su un caso concreto riguardante il settore Ateco di riferimento.
I moduli supplementari
Come detto, la durata dei moduli tecnici integrativi varia in base al settore di riferimento: è di 12 ore per le aziende del settore pesca e di 16 ore per le costruzioni, la zootecnica, la silvicoltura, l’agricoltura, il settore chimico e quello petrolchimico. Una volta ogni cinque anni deve essere frequentato un corso di aggiornamento, per una durata non inferiore alle 8 ore. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia preso parte ai moduli specialistici, l’aggiornamento deve riguardare anche quegli argomenti.
La fruizione dei corsi di formazione
I datori di lavoro che decidono di assumere l’incarico di responsabili del servizio di prevenzione e protezione possono seguire la formazione di base o in video conferenza sincrona o in presenza in aula; non è prevista, invece, la modalità e-learning. Questa, invece, è possibile per i corsi di aggiornamento, i quali comunque possono essere erogati anche tramite lezioni in presenza in aula o con video conferenza asincrona. Al termine dei corsi è necessario procedere con una verifica di apprendimento, tramite un test di 30 domande o colloquio. Nel caso del test, ciascun quesito deve consentire di scegliere fra non meno di 3 risposte diverse; è necessario fornire la risposta esatta a non meno del 70% dei quesiti, altrimenti il test non si può ritenere superato.
La didattica
Dal punto di vista didattico e organizzativo, nella maggior parte dei casi questo tipo di formazione viene erogato attraverso una modalità che può essere definita interaziendale, vale a dire con il coinvolgimento di datori di lavoro di varie aziende. Questa è una evidente criticità, in quanto non permette di predisporre un’esercitazione pratica relativa alla preparazione di un documento di valutazione dei rischi che sia realmente specifico in relazione al codice Ateco dell’azienda di ciascun datore di lavoro, anche se la legge prevede proprio questo. Alcuni addetti ai lavori, inoltre, non hanno nascosto le proprie perplessità a proposito della decisione di rimuovere la distinzione in funzione del livello di rischio del settore per la formazione.