Diffida accertativa e crediti patrimoniali. Cosa occorre conoscere in materia.
Titolo esecutivo e diffida accertativa
La diffida accertativa è l’atto di precetto.
Tramite l’atto di precetto o di diffida accertativa, il soggetto debitore diviene consapevole delle mosse che verranno attuate dal momento nel quale lui ritira tale atto presso gli organismi competenti (l’atto di notifica viene inviato presso le Poste Italiane e da esse va ritirato).
L’Istituto della diffida accertativa relativa ai crediti patrimoniali viene disciplinata dall’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 e stabilisce quanto segue:
Se in ambito di attività ispettive emergessero delle inosservanze alla contrattazione secondo le quali scaturissero crediti patrimoniali a favore dei lavoratori, coloro che conducono le ispezioni delle Direzioni del lavoro provvederanno alla diffida del datore di lavoro e alla successiva corrispondenza delle somme emerse dall’accertamento.
Circolare del Ministero del Lavoro n°1 del 2013
Questa Circolare dell’8 gennaio 2013 spiega e chiarifica rivolgendosi agli Ispettori delle Direzioni territoriali del lavoro ed ai Comitati regionali per i rapporti di lavoro presso le Direzioni regionali del lavoro, talune interpretazioni delle problematiche connesse all’applicazione della norma.
Ma non si limita a ciò. Infatti questa Circolare focalizza la sua attenzione anche sulle procedure operative da adottare quando si agisce la forma diffidatoria in oggetto.
Va considerato il fatto che sino all’approvazione dell’art. 12, l’ispettore nei casi in cui vi fosse una rivendicazione da parte del lavoratore relativa ai crediti patrimoniali che emergevano da talune inosservanze contrattuali, avrebbe potuto procedere esercitando lo strumento della diffida, regolamentato dall’art. 9 del D.P.R. n. 520/1955, ma questo era possibile solamente in presenza di inosservanza ad una norma di legge.
La contrattazione collettiva e la regola del
Questa pare avere secondo talune opinioni, una natura di tipo privatistico che oggi attraverso nuove forme di contrattazione non è più assoluta come forma e non ha neanche carattere di obbligatorietà, se ne deduce che l’eventuale inosservanza non risulta sanzionabile nei termini di legge, quindi il potere di diffida da parte dell’ispettore prima dell’art. 12 non era praticabile e rimaneva senza conseguenze di tipo risolutivo.