Diritto reale di abitazione, godimento sul bene altrui e normativa di legge sulla materia
Diritto reale di abitazione
Questo è un diritto reale di godimento su un bene di proprietà di altre persone.
Tale diritto reale considerato minore rispetto a quello della proprietà, viene disciplinato, insieme al diritto reale di uso, dagli articoli 1021 e seguenti del codice civile italiano.
Tra i diritti più circoscritti c’è proprio quello di uso che ha per oggetto un abitazione.
Nella fattispecie il diritto reale di uso e quindi di abitazione di un appartamento o di una casa, sussiste nel diritto di abitarla unicamente per i bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.
La disciplina che ne regola tale finalità non permette ne di cedere il bene ne di cedere il diritto di uso a terzi quindi neanche la locazione è consentita per coloro che hanno questo diritto che grava su un abitazione.
La Successione nel Diritto Reale di Abitazione
In caso di decesso di un coniuge il diritto è automaticamente trasferito al coniuge ex consorte dello stesso ed essendo considerato un legato ex lege, tale diritto di successione viene acquisito immediatamente al momento dell’apertura della successione ereditaria.
Entrando maggiormente nel merito della fattispecie, questo diritto di successione si intende valevole
quando una casa venga considerata idonea a fornire un alloggio, facendo rientrare nel caso di specie anche gli accessori, le pertinenze e le accessioni.
Nella giurisprudenza è stato affermato che il diritto di abitazione si estende a tutto quello che concorre ad integrare la casa che ne è oggetto, che si tratti anche di forme accessorie o inerenti la pertinenza.
Per quest’ultima si intendono:
- balconi
- verande
- giardino
- garage etc….
Tale principio di diritto si fonda nel lontano concetto di usus domus facente parte del diritto romano classico.
il diritto di abitazione ha una tipologia di natura reale e di conseguenza può essere costituito tramite testamento, usucapione o contratto.