Esposizione tagliando assicurazione: dal 2015 non è più obbligatoria
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Direttore: Alessandro Plateroti

Esposizione tagliando assicurazione: dal 2015 non è più obbligatoria

Esposizione Tagliando Assicurazione

Dall’ottobre 2015 l’esposizione tagliando assicurazione non è più obbligatoria a seguito dell’entrata in vigore – nel 2012 – della legge per la ‘dematerializzazione’ dei contrassegni.

In Italia vige l’obbligo, per qualsiasi tipo di veicolo a motore, di essere provvisto di valida copertura assicurativa. Si tratta del requisito fondamentale per consentirne la circolazione. Chi infrange tale obbligo corre il rischio di vedersi comminata una sanzione amministrativa. Al momento della stipula di una polizza RCA, l’assicurato riceve – tra gli altri – anche un tagliando che certifica l’avvenuto pagamento del premio d’assicurazione. Fino al 18 ottobre 2015, il tagliando andava esposto sul parabrezza (o anche su di un deflettore laterale, sia anteriore che posteriore) così da poter essere bene visibile in caso di controllo anche laddove il conducente non si trova a bordo.

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La vecchia normativa: obbligo di esposizione e sanzioni amministrative

L’Articolo 181 del Codice della Strada (“esposizione dei contrassegni per la circolazione”), stabiliva – al comma 1 – quanto segue: “È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno [attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello] relativo all’assicurazione obbligatoria”. La mancata esposizione del tagliando assicurazione comportava il pagamento di una sanzione compresa tra i 25 e i 99 euro.

Il tagliando conteneva alcune informazioni chiave quali la targa del veicolo e gli estremi di validità della polizza. La mancata esposizione o la scarsa leggibilità esponevano il proprietario della vettura a sanzioni amministrative (una multa di 21 euro e l’obbligo di recarsi presso gli organi di polizia a dimostrare la validità della polizza).

La nuova normativa: la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi

Con il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, poi convertito nella legge n. 27 del 24 marzo 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha imposto la ‘dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione’. In parole povere, il vecchio tagliando cartaceo viene sostituito da una certificazione digitale contenuta in una banca dati, cui le forze dell’ordine posso accedere per svolgere i controlli del caso. Pertanto, l’esposizione del contrassegno d’assicurazione cessa di essere obbligatorio.

Il dispositivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2013, definisce tale processo come “la sostituzione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, con sistemi elettronici o telematici che garantiscano, attraverso la connessione con la banca dati, anche mediante l’utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada”.

Il controllo a distanza dello stato di pagamento della polizza assicurativa viene reso possibile mediante l’accesso ad una banca dati, nello specifico “quella costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alimentata dalle informazioni contenute nell’Archivio nazionale dei veicoli e nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida“. A contribuire alla raccolta dati vi sono anche quelli “forniti gratuitamente dalle imprese di assicurazione, direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di rappresentanza, relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative r.c. auto dei veicoli a motore“. Tale banca dati costituisce un archivio telematico gratuito cui chiunque abbia interesse può accedere liberamente.

Il processo di dematerializzazione

All’Articolo 2, la Legge stabilisce i tempi di attuazione del processo di dematerializzazione, da concludersi “entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento con conseguente cessazione da quella data dell’obbligo di esposizione del contrassegno“. Il dispositivo regola inoltra le modalità di attuazione della costruzione della banca dati, attraverso una serie di ‘step’ (con relative scadenze) appannaggio di ciascuno degli organi coinvolti.

In particolare, il provvedimento delinea passo passo l’attuazione del processo, a partire dalla creazione del database da parte della direzione generale della Motorizzazione, passando per l’acquisizione di tutti i dati necessari per finire con la creazione delle connessioni telematiche (sia verso le compagnie di assicurazione che gli organi di controllo, al fine di consentire l’aggiornamento del database e lo svolgimento delle verifiche).

Esposizione Tagliando Assicurazione
Fonte immagine: https://www.flickr.com/photos/guidonia-montecelio/3840075423

Il cessato obbligo di esposizione del tagliando assicurazione

Per effetto della legge sopra citata, a partire dal 18 ottobre 2015, è venuto a cadere l’obbligo di esporre il tagliando assicurativo in formato cartaceo. Per questo, le compagnie di assicurazione, al momento della stipula di una polizza RCA emettono all’assicurato soltanto un certificato assicurativo – che contiene il riepilogo degli estremi dell’assicurazione – da tenere comunque a bordo della vettura.

Come si legge sul sito ufficiale della Polizia di Stato, “dal 18 ottobre non è più obbligatorio esporre il contrassegno di assicurazione r.c. auto su tutti i veicoli a motore; rimane l’obbligo di avere al seguito il certificato di assicurazione. Infatti in caso di controlli da parte degli organi di polizia, si può dimostrare di aver assicurato il veicolo esibendo la documentazione contrattuale in proprio possesso, compresa la ricevuta di pagamento del relativo premio, che prevale rispetto alla consultazione della banca dati. Il conducente, quindi, pur non avendo più l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, con il numero della targa e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza, dovrà continuare ad avere con se il certificato di assicurazione, da esibire in sede di controllo agli agenti”.

Il vecchio tagliando, quindi, viene di fatti sostituito dal tagliando elettronico di assicurazione. Si tratta del riscontro telematico contenuto nella banca dati che viene aggiornata dalle compagnie assicurative con tutte le informazioni del caso (come la stipula di nuove polizze, il pagamento del premio d’assicurazione, sinistri etc.).

Per verificare lo stato di validità della propria polizza, ed evitare quindi di circolare senza assicurazione, è possibile consultare il portale dell’automobilista (all’indirizzo www.ilportaledellautomobilista.it). Basta accedere alla home page del sito, consultare la sezione ‘Servizi online’ e dal menu a tendina cliccare su “verifica copertura assicurativa rca”. Per effettuare la ricerca, dopo aver scelto tra ‘veicolo’ e ‘ciclomotore’, si seleziona il tipo di veicolo e si immette la targa per poi avviare la ricerca. Si tratta di una risorsa importante, dal momento che – come stabilito dall’Articolo 193 del Codice della Strada – i veicoli a motore non possono circolare su strada senza copertura assicurativa; le sanzioni previste dai trasgressori consistono nel pagamento di una somma che va da 841 euro a 3.366 euro, oltre al sequestro del veicolo.

Fonte immagine: https://pixabay.com/it/volante-auto-unit%C3%A0-di-guida-801994/

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