Avete intenzione di estinguere il vostro mutuo ma non sapete se è prevista una penale per l’estinzione? Qui ve lo spieghiamo

L’estinzione anticipata del mutuo, sia completamente sia per una parte, è sempre un’ottima strada da intraprendere, laddove possibile, perché comporta anche il risparmio di tutti gli interessi che non sono ancora maturati. Da prendere in considerazione è la penale che viene applicata in caso di estinzione anticipata, che altro non è che una percentuale prestabilita nel contratto di mutuo da aggiungere alla somma usata per l’estinzione.

ESISTE UN’ESENZIONE NEL PAGARE LA PENALE?

Dalla penale sono esenti tutti i mutui stipulati successivamente al Decreto Bersani del 2007, dove è stata rimossa la possibilità di inserire una qualsiasi penale. Ma questo, a condizione che il contratto di mutuo sia stato sottoscritto dal febbraio 2007 in poi o che il finanziamento venga richiesto per l’acquisto, o per la ristrutturazione, di immobili adibiti ad abitazione. Con lo stesso Decreto è stato stabilito, oltre a questo, anche un limite massimo per le penali da estinzione dei contratti di mutuo stipulati fino all’aprile 2007 per immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di qualsiasi attività commerciale.

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E SE SONO STIPULATI PRECEDENTEMENTE?

Nel caso in cui il debitore riscontrasse, nel contratto di mutuo, una quota superiore avrà la facoltà di richiedere e, soprattutto, ottenere dalla banca la rinegoziazione della penale, riducendola al massimo consentito. Nei mutui a tasso variabile la penale massima è legata al momento in cui si procede all’estinzione ed è dello 0,50% prima del terzultimo anno e dello 0,20% durante il terzultimo anno, mentre si azzera negli ultimi due anni. Per quelli a tasso fisso, invece, nel caso in cui fossero stati stipulati prima del gennaio 2001 varranno i parametri usati per i mutui a tasso variabili, mentre se stipulati in seguito avranno una penale dell’1,90%, se estinto nella prima metà del mutuo, dell’1,50% dalla metà del rimborso al quartultimo anno e dello 0,20%, nel terzultimo anno.

IL MIO MUTUO È A TASSO VARIABILE, LA PENALE PER L’ESTINZIONE C’È?

Nel caso in cui il contratto di mutuo prevedesse un tasso misto quando si procederà all’estinzione verranno applicati i limiti a seconda del tipo di ammortamento in corso. Quindi se fosse a tasso variabile varranno i limiti applicati ai mutui a tasso variabili, viceversa nel caso fosse a tasso fisso.

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ultimo aggiornamento: 06-11-2016


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