Nuovo decreto, le FAQ del governo. Posso fare visita ad amici e parenti? Posso andare nella seconda casa?

Nuovo decreto, le FAQ del governo. Posso fare visita ad amici e parenti? Posso andare nella seconda casa?

Le FAQ aggiornate dopo l’approvazione del decreto approvato in Consiglio dei ministri nella giornata del 12 marzo.

Il governo ha aggiornato le FAQ, ossia le risposte alle domande frequenti, in seguito all’approvazione del decreto legge approvato in Consiglio dei ministri nella giornata del 12 marzo.

Nuovo decreto, le FAQ del governo

Andiamo a ricapitolare le regole vigenti in zona Rossa alla luce delle indicazioni del governo, che ha aggiornato le FAQ in base al decreto del 12 marzo. Prendiamo in considerazione le FAQ relative alla zona Rossa in quanto si tratta della zona con maggiori restrizioni. In zona Arancione è possibile spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune, quindi i dubbi da chiarire sono decisamente meno. È comunque possibili consultare tutte le Faq sul sito del governo alla sezione dedicata alle zone.

Coronavirus

Le regole per gli spostamenti

Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);

il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione

Le visite ad amici e parenti

In zona rossa sono vietati gli spostamenti per fare visita ad amici e parenti. Spostamenti invece consentiti in zona Arancione a condizione che l’abitazione si trovi nello stesso Comune.

“Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021”.

A Pasqua posso fare visita ad amici e parenti?

A Pasqua (dal 3 al 5 aprile) tutte le Regioni, ad eccezione di quelle che si trovano in zona Bianca, passano in zona Rossa. In questi giorni è però consentito spostarsi verso un’abitazione privata abitata che si trovi nella stessa Regione.

“Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro”.

Posso andare nella seconda casa?

È possibile raggiungere le seconde case anche fuori Regione ma solo a determinate condizioni. Ecco le regole.

“Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione).

Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato”.

Ci si può spostare per andare in Chiesa?

È possibile spostarsi per andare in Chiesa (o altri luoghi di culto) ma è necessario raggiungere quella più vicina alla propria abitazione.

“È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli”.

Posso fare una passeggiata? È possibile fare attività motoria?

Anche in zona Rossa è possibile uscire per fare una passeggiata, considerata come attività motoria, che deve avvenire nei pressi della propria abitazione.

Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione”.

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti“.

I parchi sono aperti?

In zona Rossa, salvo indicazioni differenti da parte delle autorità locali, è possibile andare al parco per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

“Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.

Fonte foto: http://www.governo.it

L’autocertificazione

Ricordiamo che in zona Rossa per spostarsi è necessaria l’autocertificazione che deve essere presentata agli uomini delle forze dell’ordine in caso di controllo. Nel caso in cui si fosse sprovvisti del documento, è possibile compilare il modulo fornito dai militari.