Fringe benefit con limite di esenzione fino a 3.000 euro per il 2023
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB). Tra le diverse misure, si rileva, in materia di fringe benefit, la volontà di modificare la soglia di esenzione a 2.000 euro per i lavoratori con figli e 1.000 euro per gli altri lavoratori. In attesa delle predette modifiche, si ritiene utile richiamare la normativa attualmente vigente e chiarire alcuni aspetti critici riferiti, in particolare, alla possibilità (non obbligo) per i datori di lavoro di riconoscere tali fringe benefit ai lavoratori.
Ambito oggettivo
L’articolo 51, comma 3, del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23. Il superamento di quest’ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare.
Per il solo periodo di imposta 2023, l’articolo 40 del Decreto Lavoro ha stabilito, esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento della suddetta soglia a euro 3.000. Inoltre, ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Ambito soggettivo
Il citato articolo 40 del Decreto Lavoro ha stabilito che l’agevolazione in commento, valevole unicamente per l’anno d’imposta 2023, si applica ai fringe benefit percepiti dai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. Tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR. Come già chiarito con la circolare n. 35/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, i fringe benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
Tale agevolazione può essere riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU).
Inoltre, qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.
Infine, si ricorda che, con specifico riferimento alla restante platea di lavoratori dipendenti che non hanno figli fiscalmente a carico, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fino a euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.
Modalità di applicazione
L’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, pertanto, l’agevolazione non è applicabile.
Inoltre, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2023, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del
31 dicembre 2023.
Infine, i datori di lavoro possono provvedere all’attuazione dell’agevolazione in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. Pertanto, in presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può essere riconosciuto dall’azienda dopo l’effettuazione di tale informativa.
Valutazioni conclusive
In attesa delle modifiche previste nella prossima Legge di Bilancio che, si ricorda, palesano la volontà legislativa di modificare la soglia di esenzione dei fringe benefit a 2.000 euro per i lavoratori con figli e 1.000 euro per gli altri lavoratori, è bene evidenziare che non esistendo alcun obbligo normativo per il datore di lavoro di erogare i fringe benefit ed essendo, nel caso, un onere economico totalmente a carico di questo ultimo, la decisione è completamente a discrezione dell’azienda. Infine, è sempre importante ricordare che in caso di superamento del limite per l’erogazione, le intere somme concorreranno a formare il reddito del dipendente con la relativa tassazione e contribuzione.