Gianfranco Fini e la casa di Montecarlo: svelati i motivi della condanna

Gianfranco Fini e la casa di Montecarlo: svelati i motivi della condanna

Dopo la condanna per Gianfranco Fini per la questione relativa alla vendita della casa di Montecarlo, ecco svelate le motivazioni.

Svelate le motivazioni per la condanna a Gianfranco Fini relativamente al caso dell’immobile di Montecarlo. I giudici della quarta sezione penale di Roma hanno spiegato le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 30 aprile hanno condannato l’ex presidente della Camera a due anni e otto mesi per l’accusa di riciclaggio.

Gianfranco Fini

Gianfranco Fini e la casa di Montecarlo: la condanna

L’ex presidente della Camera era stato condannato a 2 anni e 8 mesi con l’accusa di riciclaggio nel processo legato alla compravendita di un appartamento a Montecarlo, lasciato in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale. Oltre a Fini, la giustizia aveva deciso per cinque anni alla compagna Elisabetta Tulliani, 6 per il fratello Giancarlo Tulliani e 5 anni per il padre Sergio Tulliani.

La vicenda riguarda l’appartamento di boulevard Princesse Charlotte 14 a Montecarlo. L’immobile era stato lasciato in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni al partito di Fini, Alleanza Nazionale. Proprio AN si era detto contrario alla vendita della casa ma l’ex presidente della Camera decise di procedere alla vendita.

Svelate le motivazioni

Proprio la decisione di Fini a procedere con la vendita ha portato poi alla condanna. Adesso sono state svelate le motivazioni dietro la decisione delle autorità. Da quanto si legge, “risulta provato” il coinvolgimento dell’uomo nella vendita dell’immobile di Montecarlo. Fini “fornì il proprio contributo nell’operazione di riciclaggio relativa ai trasferimenti di denaro finalizzati all’acquisto dell’appartamento di Montecarlo, consistito, come contestato, nell’aver autorizzato la vendita della casa di Montecarlo ‘proposta da Giancarlo Tulliani’ nella consapevolezza dell’incongruità del presso rispetto al valore di mercato e a favore della società offshore dei congiunti”.