Gomme invernali: quando vanno utilizzate e quanto costano

Gomme invernali: quando vanno utilizzate e quanto costano

Introdotte nel 2013, le gomme invernali vanno montate da novembre ad aprile; sono contraddistinte da una sigla identificativa e da una superficie scolpita per migliorare l’aderenza.

I pneumatici hanno un ruolo di primo piano nell’assicurare la sicurezza di chi si mette alla guida. Una gomma in condizioni ottimali di esercizio, infatti, assicura stabilità e aderenza, ottimizzando il comportamento dell’auto su strada. Per questo, la pressione, il carico e lo stato di conservazione dei pneumatici sono parametri da tenere sempre presente, specie se ci si appresta ad affrontare lunghi viaggi. Un ulteriore elemento da non trascurare sono le condizioni atmosferiche e il fondo stradale: non tutte le gomme si comportano allo stesso modo negli stessi contesti e non tutte sono adatte ad affrontare determinate situazioni o un particolare tipo di clima. Anche per questo esistono le gomme stagionali, che si dividono in ‘estive’ e ‘invernali’.

Quando montare le gomme invernali

Le ‘gomme invernali’ (dette anche ‘gomme da neve’) sono un tipo di pneumatico adatto all’utilizzo durante i periodi dell’anno caratterizzati da temperature rigide e molti giorni di pioggia e neve. L’uso stagionale dei pneumatici non è un semplice vezzo diffuso presso gli automobilisti più scrupolosi ma si tratta di una procedura regolamentata da precise normative.

Il cambio gomme in base alla stagione è disposto da una direttiva ministeriale entrata in vigore nel 2013 che riceveva la legge 120 del 2010. La normativa stabilisce che le gomme invernali vanno montate per tutto il periodo che va dal 15 novembre al 15 aprile (per gli altri sette mesi dell’anno, dal 16 aprile al 14 ottobre, vanno utilizzate le gomme estive). Le scadenze disposte dalla legge prevedono un periodo di ‘tolleranza’ di un mese, durante il quale gli automobilisti possono comunque circolare con gomme diverse “in attesa di sostituire i pneumatici per l’uso invernale con quelli per l’uso estivo (aventi codice di velocità pari o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione“.

L’obbligo di utilizzare gomme specifiche per la stagione invernale (oppure per quella estiva) non riguarda tutti i tipi di veicoli ma solo quelli equipaggiati con pneumatici il cui codice di velocità è inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione. Questo codice rappresenta la “categoria di velocità” ovvero la velocità massima cui può essere utilizzato un pneumatico: per le autovetture il codice non è mai inferiore a Q (160 km/h), per autobus e veicoli industriali è J mentre per i motoveicoli è M. Le categorie di velocità dei pneumatici va dalla A alla Y; quella più bassa (A1) corrisponde a 5 km/h mentre la più alta (Y) equivale a 300 km/h.

Le caratteristiche delle gomme invernali

I pneumatici invernali presentano caratteristiche strutturali ben precise, tali da assicurare elevati livelli di sicurezza su strada in contesti dal clima particolarmente severo. Questo tipo di gomme sono riconoscibili anzitutto perché la loro sezione presenta una nomenclatura apposita, ovvero la sigla M+S (oppure M/S, M&S, M.S) che, come riporta il sito ufficiale dell’ACI, “indica uno pneumatico “per uso invernale”, cioè particolarmente adatto per pioggia, neve sciolta e fango e basse temperature” e che pertanto è “inadatto per uso ad alte temperature ed all’asciutto“.

Pneumatici Chiodati

Alcune gomme da neve presentano anche un’altra marca distintiva, il “Three Peak Mountain Snow Flake” (o 3PMSF), ossia un fiocco di neve iscritto in una montagna a tre punte.

Per quanto riguarda la gomma vera e propria, quelle invernali sono più ricche di silice così da risultare più morbide rispetto a quelle estive (in cui la concentrazione di questo elemento è inferiore) ed assicurare una buona aderenza alla strada alle basse temperature dal momento che raggiungono più velocemente la temperatura di esercizio. Questo genere di pneumatici presenta una superficie scolpita in maniera peculiare con lamelle a zig zag (oppure con un intaglio interno che si inserisce nel successivo) e tasselli disegnati in maniera tale da affrontare al meglio superfici scivolose o ricoperte di neve. In generale i tasselli scolpiti sono più grandi rispetto a quelli che solcano la superficie delle gomme estive, così da riempirsi di neve: il principio è quello di sfruttare l’attrito tra la neve che ricopre la strada e quella che rimane intrappolata nella scolpitura del pneumatico che è superiore a quello che si genera nel contatto tra la neve e la gomma. In caso di pioggia, invece, le gomme invernali offrono un’azione drenante decisamente maggiore rispetto a quelle da utilizzare nella stagione estiva.

Il costo gomme invernali

Un treno di gomme invernali costa almeno 200 euro. In questa cifra può rientrare anche il costo della sostituzione dei pneumatici, se ci si rivolge ad un’officina. Sono diversi i fattori a determinare la spesa complessiva, a partire dalla marca fino alla categoria di velocità, passando per la grandezza e il tipo di cerchio. In genere, un prodotto di una marca di buon livello costa tra i 50 e i 75 euro, per cui è ragionevole ipotizzare un esborso complessivo tra i 200 e i 300 euro.

C’è una soluzione alternativa per risparmiare? Sì. Per evitare di dover acquistare due treni di gomme e pagare il gommista una volta l’anno per sostituirle si può optare per i pneumatici ‘quattro stagioni’, una via di mezzo tra quelle estive e quelle invernali che rappresenta un buon compromesso soprattutto dal punto di visto economico. In alternativa, le gomme ricostruite forniscono un’altra opzione a buon mercato: si tratta di gomme usurate ripristinate in maniera tale da poter essere nuovamente omologate per la circolazione stradale; offrono un rendimento simile ai pneumatici nuovi ma in genere costano la metà.

Le sanzioni per il mancato utilizzo delle gomme invernali

L’obbligo gomme invernali ha come riferimento normativo l’articolo 6 del Codice della Strada, comma 4: “l’ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio“.

Il comma 14 dispone che per chi viola l’obbligo di utilizzare gomme invernali, è prevista una sanzione il cui ammontare va da 84 a 335 euro; per i casi di sosta vietata è prevista una multa da 41 a 168 euro mentre se l’infrazione si protrae per un periodo superiore alle 24 ore “la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione“.