Multa e ritiro del documento sono le sanzioni più comuni per chi guida con patente scaduta; per evitare tale eventualità, è bene controllare la data di validità della patente.
Il Codice della Strada stabilisce che, per poter guidare un qualsiasi veicolo a due, tre o quattro ruote, bisogna essere in possesso di una regolare e adeguata patente di guida (anche per le cosiddette ‘minicar‘ che, secondo alcune fonti, possono essere condotte anche da chi non ha alcun tipo di patente). Nel caso in cui, infatti, un conducente venga sorpreso alla guida sprovvisto di patente, può incorrere in sanzioni pecuniarie piuttosto pesanti. Cosa accade, invece, quando si è alla guida con patente di guida scaduta?
Le sanzioni per guida con patente scaduta
Nel caso in cui, durante un controllo, il conducente venga sorpreso alla guida con patente scaduta, le Forze dell’Ordine provvedono a comminare una sanzione pecuniaria (la cui entità va da 155 a 634 euro) e a ritirare la patente scaduta. Come detto, guidare senza patente non è possibile. Perciò, dopo il ritiro, il titolare del documento deve procede al rinnovo della stessa effettuando la procedura necessaria. Una volta rinnovata, può recuperarla al comando di Polizia oppure, se sono trascorsi più di 10 giorni dal ritiro, presso la Prefettura. In entrambi i casi bisogna munirsi del certificato che attesta il superamento della visita medica necessaria al rinnovo della patente. Lo stabilisce il comma 11 dell’Articolo 126 del Codice della strada:
“Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto per la quale e’ richiesta l’abilitazione di cui all’articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6“.
Incidente con patente scaduta: come si comporta l’assicurazione
Il discorso cambia se si considera l’ipotesi peggiore, ovvero provocare un incidente mentre si guida con patente scaduta. Da un punto di vista assicurativo si tratta di uno scenario nefasto per il titolare della patente scaduta: in caso di sinistro, infatti la compagnia fa scattare il diritto di rivalsa: paga i danni a risarcimento del soggetto incidentato ma poi si ‘rivale’ sul proprio assicurato che, a questo punto, è colui il quale paga effettivamente il rimborso alla vittima del sinistro. Questo perché, la stragrande maggioranze delle polizze assicurative non copre l’eventualità di un incidente provocato da un conducente con la patente scaduta.
Quando rinnovare la patente
Per evitare di ritrovarsi in situazioni particolarmente spiacevoli come quelle sopra descritte, è bene prestare la giusta attenzione alla data della scadenza della patente di guida. Essa, infatti, non è standard ma è stabilita in base all’età del titolare e della tipologia di patente.
Una patente di tipo AM, A1, A2, A, B1, B e BE:
- va rinnovata ogni dieci anni se il titolare ha meno di 50 anni;
- va rinnovata ogni cinque anni se il titolare ha un’età compresa tra i 51 ed i 70 anni;
- va rinnovata ogni tre anni se il titolare è di età compresa tra i 71 e gli 80 anni;
- va rinnovata ogni due anni se il titolare ha un’età superiore agli 80 anni, “previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale”.
Per quanto concerne, invece, le patenti di tipo C1, C1E, C e CE:
- vanno rinnovate ogni cinque anni se il titolare ha meno di 65 anni;
- vanno rinnovate ogni due anni se il titolare ha più di 65 anni. Il rinnovo avviene solo dopo il superamento dei test che accertano l’idoneità psicofisica del titolare.
Le patenti di tipo D1, D1E, D e DE, invece:
- vanno rinnovate ogni cinque anni se il titolare non ha compiuto 70 anni;
- vanno rinnovate ogni tre anni se il titolare ha più di 70 anni.
“La validità della patente” – si legge al comma 8 dell’articolo 126 del Codice della Strada – “è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del nuovo termine di validità”. Inoltre, il rinnovo della patente fissa la nuova data di scadenza al giorno del compleanno del proprietario. Con l’introduzione delle patenti plastificate al posto di quelle cartacee, il rinnovo non viene più segnalato sulla patente con un timbro ma una nuova tessera viene spedita direttamente a casa del titolare.
Come rinnovare la patente scaduta
Pertanto, per evitare noie ed esporsi ai rischi di vario genere connesse alla guida di un veicolo con la patente scaduta, è bene rinnovare la patente in anticipo sulla data di termine della validità. Il rinnovo della patente consiste sostanzialmente nel superare una visita effettuata da un medico abilitato.
Stando a quanto riporta il sito del Ministero dei Trasporti, la visita per il rinnovo della patente si effettua presso un centro medico abilitato presentando la seguente certificazione:
- ricevuta di pagamento della visita medica con costi e modalità diverse a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare
- attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001
(bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) - attestazione di versamento di €16,00 sul c/c 4028
(bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) - una foto formato tessera recente.
La Sicilia, la Valle d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in quanto territori a statuto speciale, applicano delle tariffe differenti rispetto agli altri organi nazionali. Si possono consultare i vari tariffari presso la pagina dedicata del sito del Ministero dei Trasporti.
Se la visita ha esito positivo, il medico abilitato trasmette l’intera documentazione al Ministero che, come detto, provvede all’invio della nuova patente presso il domicilio dell’interessato; in caso di mancata consegna entro 15 giorni, ci si può rivolgere al numero verde delle Poste Italiane o a quello del Ministero mentre se non è stato possibile effettuare la consegna, il documento viene distrutto.
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