Imposta sulle persone fisiche e imposta municipale propria. Cosa conoscere su entrambe
Imposta municipale propria
Questo tipo di tassa decorre a partire dall’anno 2014 e nacque per andare a sostituire l’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’imposta comunale sugli immobili.
La variazione e la Ratio di questa imposta
Questa tassa nasce da una condizione specifica, quella di rifarsi sul possesso di immobili che non siano l’abitazione principale.
Quindi sono escluse da tale tassazione:
1): L’abitazione intesa come Prima Casa
2): Le pertinenze di questa abitazione tra cui figurano gli ambienti rientranti nella categoria catastale C/2, ovvero cantine, soffitte e magazzini, quelle rientranti nella categoria catastale C/6, ovvero scuderie, rimesse, stalle e autorimesse, quelle facenti parte della categoria catastale C/7, tra cui rientrano le tettoie, i posti auto che si trovano in aree private e anche quelli che trovano dimora in luoghi coperti.
La tassa infine risulta limitata a un unica unità di pertinenza che vale per ognuna delle categorie catastali sopra esposte.
Categorie Catastali sulle quali si applica la Tassazione
Si è visto che le abitazioni principali e le loro pertinenze rientranti in differenti categoria catastali, sono escluse dal pagamento di questa tassa, a seguire vengono illustrate invece le categorie catastali e le unità immobiliari alle quali si rivolge secondo la norma, l’imposta municipale propria:
- Categoria A/1: nella quale rientrano le abitazioni di tipo signorile
- Categoria A/8: nella quale rientrano le ville
- Categoria A/9: nella quale rientrano palazzi di valore storico e castelli
Ma a che cifra ammonta l’importo di questa tassa?
C’è una disciplina di legge che ha individuato il costo di questa imposta, la legge è quella del Decreto N° 504 del 1992 all’articolo 5, che sostanzialmente dice ciò che segue:
La base imponibile equivale al valore dell’immobile.
Tale valore viene determinato dalla legge sopra indicata, e l’aliquota di questa tassa è dello 0,76%.
Va detto però in conclusione che sulla base delle necessità economiche tale aliquota può essere modificata dal Dpcm che dovrà essere emanato su proposta del ministro dell’Economia che nell’eseguire questa azione avrà preventivamente trovato un accordo con la Conferenza Stato-città e con le autonomie locali.