Promuovere l’uguaglianza di opportunità e il diritto di lavorare per tutti.
Conformemente a quanto contenuto nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convenzione dell’ONU), per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri.
La disabilità, da leggera a grave, riguarda una persona su sei nell’Unione europea (UE), ovvero circa 80 milioni di persone che spesso non hanno la possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale ed economica a causa di barriere comportamentali ed ambientali. Il tasso di povertà relativo alle persone con disabilità è superiore del 70% alla media, in parte a causa dell’accesso limitato all’occupazione.
In Italia, il collocamento delle persone con disabilità è disciplinato dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
La normativa in Italia, cenni storici
Le prime disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie riguardano soprattutto la categoria degli invalidi di guerra. La prima legge che prevede l’assunzione obbligatoria al lavoro di questa categoria di invalidi risale all’anno 1921, quando la crisi economica susseguente il primo dopoguerra e la delicata situazione politica del momento resero necessaria una disposizione legislativa che tutelasse gli ex combattenti mutilati. A seguito del secondo conflitto mondiale, tale legge è stata riformata dalla Legge n. 375/1950. La materia è stata riordinata in un’unica disciplina, valida per tutte le categorie, con la Legge n. 482/1968, nonché dalla Legge n. 68/1999, così come da ultimo modificata dal D.Lgs. n. 151/2015.
Inserimento lavorativo delle persone con disabilità
L’art. 3 della Legge n. 68/1999 dispone che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della medesima legge nella seguente misura:
- 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
È rilevante ricordare che una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015 riguarda la modifica dell’art. 3 della Legge n. 68/1999 in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, che anticipa l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile e scatta contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili.
In materia di assunzioni obbligatorie, è importante ricordare che, con particolare riferimento agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita una quota di riserva pari ad una unità per datori di lavoro che occupino da 51 a 150 dipendenti e all’1% dei lavoratori occupati per datori di lavoro che impieghino più di 150 dipendenti.
Il diritto di lavorare
L’importanza di coinvolgere nel mondo lavorativo le persone con disabilità è un tema cruciale e fondamentale per promuovere l’inclusione sociale, l’uguaglianza di opportunità e la diversità nei luoghi di lavoro.
Il diritto al lavoro è un concetto fondamentale e consente al cittadino, secondo le proprie capacità e secondo le proprie peculiari inclinazioni, di poter contribuire ai fabbisogni suoi e della propria famiglia. Da qui, si evince anche il concetto di “dignità del lavoro”.
Il diritto di lavorare, peraltro, è un altresì un principio fondante della nostra Costituzione. In particolare, in capo alla Repubblica nasce l’obbligo di garantire le condizioni affinché il lavoratore sia in grado di adempiere al suo ruolo e il diritto di godere dei benefici del lavoro svolto. Un altro passaggio fondamentale si può riscontrare all’articolo 35 della Costituzione, che recita: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori…”. Da qui, si evince che la Repubblica si pone come garante dei diritti del lavoro in ogni sua forma, sia essa subordinata o autonoma e che riconosce nei lavoratori la parte da tutelare giuridicamente.
In sintesi, garantire il diritto di lavorare alle persone con disabilità non solo è eticamente indispensabile e costituzionalmente garantito, ma porta anche vantaggi tangibili sia per le persone coinvolte che per la società nel suo complesso. Ciò richiede l’adozione di politiche inclusive, l’accesso a risorse adeguate e la sensibilizzazione per eliminare le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare pienamente al mondo del lavoro.