Scioglimento Forza Nuova, cosa prevede la legge Scelba: il testo

Scioglimento Forza Nuova, cosa prevede la legge Scelba: il testo

Il testo della legge Scelba del 1952, venuta alla ribalta nella discussione politica sullo scioglimento di Forza Nuova, movimento di estrema destra.

La richiesta di sciogliere Forza Nuova dopo gli scontri che si sono verificati a Roma il 9 ottobre ha portato alla ribalta la legge Scelba del 1952, ossia la legge che, secondo gli esperti, legittimerebbe lo scioglimento del movimento di estrema destra.

Legge Scelba, il testo del 1952

L’articolo 1 della legge del 20 giugno 1952, menzionando la Costituzione, stabilisce il contesto nel quale è possibile parlare di riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalita’ antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle liberta’ garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attivita’ alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Sostanzialmente la legge Scelba bandisce ogni associazione o movimento che persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista nell’accezione più generale del termine. La legge condanna l’esaltazione di esponenti e principi del fascismo.

Di seguito il testo integrale della legge Scelba come riportato in Gazzetta Ufficiale.

Tribunale

Le sanzioni

Il secondo articolo della legge invece stabilisce quelle che sono le sanzioni in caso di violazione della legge.

Chiunque promuove od organizza sotto qualsiasi forma la ricostituzione del disciolto partito fascista a norma dell’articolo precedente e’ punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena, si applica ai dirigenti dell’associazione o movimento; chiunque vi partecipa e’ punito con la reclusione fino a due anni. Se l’associazione o il movimento assume, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione armata o paramilitare ovvero fa uso di mezzi violenti di lotta, i promotori, i dirigenti, e gli organizzatori sono puniti con la reclusione da cinque a dodici anni e i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni. Fermo il disposto dell’art. 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall’art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.