Prassi e legislazione che regolano l’espropriazione di immobili.
L’espropriazione immobiliare, o esecuzione mobiliare, è il mezzo a cui ricorre un creditore per recuperare il dovuto da un debitore insolvente.
La prassi da svolgere prima di procedere all’esecuzione immobiliare
Affinché l’espropriazione immobiliare avvenga nei termini di legge un creditore è obbligato innanzitutto a notificare l’atto di precetto al debitore. In tale atto il debitore viene informato che gode ancora di 10 giorni di tempo per ottemperare ai suoi obblighi. Nel caso in cui il debito non venisse saldato entro quel tempo, nei 90 giorni successivi il creditore avrà diritto di procedere alla messa all’asta senza ulteriori preavvisi di un immobile di proprietà del debitore. Nel corso dell’esproprio immobiliare è possibile espropriare anche i mobili che arredano l’immobile in questione e le sue pertinenze (la cantina è una pertinenza) nonché, se ce ne fossero, anche i frutti pendenti (i frutti coltivati in un suo giardino).
L’atto con il quale si da inizio all’espropriazione mobiliare è detto tecnicamente pignoramento. Il pignoramento dei beni naturalmente non può superare la somma del debito in questione: non si possono cioè espropriare al debitore beni il cui valore di mercato superi l’ammontare del suo debito. Nel pignoramento si indicano con massima precisione l’immobile da espropriare, i beni mobili e i diritti immobiliari che si intende espropriare al debitore. Allo stesso tempo si ingiunge al debitore di non sottrarre o far sparire i beni in questione (nel caso di beni mobili) prima che siano espropriati.
Tutto quanto riguardi l’espropriazione nella legislazione vigente è contenuto nel D.P.R. 327 del 2001, che unificò chiarificandoli i testi di legge precedenti.
L’espropriazione immobiliare: cosa accade in caso di ipoteca?
Nel caso specifico in cui un creditore vanta un’ipoteca su un immobile in possesso del debitore, il creditore dovrà espropriare prima quell’immobile, quindi procedere all’espropriazione di altri.
L’ipoteca infatti nasce come misura di garanzia sia per il creditore sia per il debitore: un bene immobile specifico viene sacrificato a protezione del rimanente patrimonio immobiliare.
Qualora un creditore proceda indebitamente al pignoramento di beni immobili prima di pignorare quello ipotecato, il giudice ha facoltà di intervenire e impedire la vendita degli immobili non ipotecati fino a che non sia stato venduto quello su cui grava ipoteca.