Lotta all’evasione: dal 2024 obbligo di invio dati dei pagamenti elettronici al Fisco

Lotta all’evasione: dal 2024 obbligo di invio dati dei pagamenti elettronici al Fisco

Scatta l’obbligo per banche e Psp di trasmettere al Fisco i dati sui versamenti online transfrontalieri. Obiettivo: diminuire l’evasione fiscale.

Con un ammontare di 93 miliardi di euro persi nel 2020, l’evasione dà la prova di essere uno dei maggiori problemi dell’Unione Europea. Per questo motivo, dal 1° gennaio 2024 Bruxelles ha pensato di introdurre l’obbligo per tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) di trasmettere al Fisco le informazioni sui versamenti elettronici transfrontalieri, qualora essi presentino caratteristiche particolari. L’obiettivo principale è contrastare l’azione di imprese che cercano di sottrarsi agli obblighi fiscali.

La misura fa seguito a tutta una serie di interventi predisposti dalla Commissione Europea aventi proprio una direzione antievasione, e si rivolge in particolare alla fetta di transazioni che avvengono in modalità digitale, che sono in grandissima crescita e sono spesso utilizzate per realizzare frodi e raggiri in tutti gli Stati membri. Al fine di recepire le direttive europee 2020/283 e 2020/284, il governo italiano realizzerà un decreto legislativo e aggiornerà il decreto Iva, indicando le nuove regole per i Psp.

Quali sono gli obblighi per i Psp

Innanzitutto, cerchiamo di capire a chi si rivolge il provvedimento. Si parla di Prestatori di servizi di pagamento, ma chi sono? Si tratta di tutti gli istituti di pagamento e di moneta elettronica, oltre a banche, comprese anche la BCE e le banche centrali nazionali, le poste e le pubbliche amministrazioni, qualora si prestino per servizi di pagamento.

Questi enti saranno chiamati a conservare tutti i dati relativi ai versamenti transfrontalieri per 3 anni civili (contati a partire dal 31 dicembre dell’anno del pagamento), e soprattutto a comunicarli e trasmetterli al Fisco, solo qualora abbiano fornito ad un singolo beneficiario più di 25 servizi di pagamento oltre frontiera nell’arco dello stesso trimestre.

Il numero delle transazioni nell’arco di tempo viene calcolato sia sulla base dello Stato membro a cui si invia il denaro, sia per identificativo del beneficiario. Se tale soggetto dovesse avere più identificativi intestati, allora il conteggio verrò fatto per beneficiario.

Quali dati devono essere trasmessi?

Le informazioni di cui necessitano le agenzie finanziarie dei vari Paesi europei sono dati che permettono di individuare il destinatario del versamento elettronico, tra cui il suo nome, l’Iban, il Bic – cioè il codice identificativo della banca -. Inoltre, devono essere trasmessi anche la cifra pagata, la valuta, data e ora della transazione e lo Stato da cui è partita la somma di denaro.

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