Multa ZTL: a quanto ammonta, quando e come si può fare ricorso

Multa ZTL: a quanto ammonta, quando e come si può fare ricorso

La multa ZTL viene comminata a chi transita in zone a traffico limitato; è possibile fare ricorso per vizio di forma, segnaletica insufficiente o cause di forza maggiore.

Le ‘ZTL‘, ovvero Zone a Traffico Limitato, sono delle aree urbane in cui la circolazione viene limitata a determinate fasce orarie e permessa soltanto ad alcune tipologie di veicolo (oppure aree in cui si può accedere pagando una certa somma). Si tratta di una misura particolarmente diffusa nelle grandi città, volta sia a limitare l’inquinamento atmosferico, sia ad evitare la congestione del traffico in zone poco adatte – per conformazione strutturale – ad assorbire un ampio flusso di autoveicoli. Non a caso, le ZTL più diffuse sono quelle istituite in corrispondenza dei centri storici che le amministrazioni comunali intendono preservare dallo smog e dal sovraffollamento.

La normativa sulle Zone a Traffico Limitato

La gestione del traffico urbano è generalmente affidata ai comuni; per i centri con una popolazione superiore ai trentamila abitanti, l’amministrazione comunale deve fornire un piano di gestione del traffico urbano che va rinnovato con cadenza biennale. A stabilirlo è il comma 1 dell’articolo 36 del Codice della Strada: “Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell’adozione del piano urbano del traffico“. Tale obbligo è esteso anche ai comuni con popolazione inferiore ma interessati, periodicamente, da forte afflusso turistico.

Per quanto concerne, nello specifico, le ZTL, il riferimento normativo è l’Articolo 7 del C.d.S. (“Regolamentazione della circolazione nei centri abitati“) che stabilisce come le limitazioni alla circolazione “di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale” siano disposte tramite un’ordinanza del sindaco.

Multa ZTL: quando scatta la sanzione

Rispetto alle aree pedonali, le ZTL non sono completamente interdette al traffico. Alcuni veicoli possono circolare regolarmente, altri no, se non in presenza di un permesso speciale o di una deroga.

Anzitutto va specificato che la normativa in vigore prevede che le zone a traffico limitato siano contraddistinte da apposita segnaletica; inoltre, dal 2005, è stato imposto l’obbligo di installare un sistema di video sorveglianza presso i varchi di ingresso e di uscita delle ZTL. Il provvedimento ha permesso alle amministrazioni comunali di intercettare un numero sempre crescente di trasgressori e di poter così aumentare il volume delle sanzioni pecuniarie. In altre parole, la maggiore sorveglianza ha fatto fioccare le multe.

Il transito non consentito all’interno di un’area soggetta a transito limitato è punito con una sanzione amministrativa: il costo multa ZTL è compreso tra gli 84 euro e i 335 euro (Codice della Strada, Articolo 7, comma 13). Se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla notifica della sanzione, la cifra viene decurtata del 30%. All’importo della sanzione vanno aggiunti 14.20 euro, che rappresentano le spese di accertamento dell’infrazione; ciò vuol dire che una multa per passaggio in ZTL senza permesso ammonta al minimo a 98.20 euro. Tale cifra resta fissa per 60 giorni; trascorso questo lasso di tempo, scatta una maggiorazione di 167 euro; se il soggetto sanzionato non paga la multa per un periodo di sei mesi, scatta un ulteriore incremento del 10%, che viene aggiunto con cadenza semestrale agli aumenti già accumulati.

Le zone a traffico limitato possono anche caratterizzarsi per il divieto di transito imposto a determinate categorie di veicoli particolarmente inquinanti. Chi viola tali limitazioni, circolando nella ZTL a bordo di un mezzo omologato per una categoria inferiore a quelle ammesse, si espone ad una sanzione amministrativa che consiste in una multa; l’ammontare va da un minimo di 163 euro ad un massimo di 658 euro; in caso di reiterazione dell’infrazione nell’arco di un biennio, oltre alla multa, la sanzione prevede la sospensione della patente per un periodo compreso tra i 15 e i 30 giorni.

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Il ricorso contro la multa ZTL: come procedere

Il termine di 60 giorni (che decorrono dalla data di notifica del verbale) corrisponde (anche) al lasso di tempo in cui chi è stato multato può presentare un ricorso avverso alla sanzione.

Il ricorso va inoltrato ad uno degli organi competenti, ovvero il Comando di Polizia, il Prefetto o il Giudice di Pace (per fare ricorso presso quest’ultimo, il termine a decorrere è di 30 giorni anziché 60). Il primo passo è quello di impugnare il verbale per verificare se esso presenti dei vizi di forma; nello specifico, è bene controllare che i seguenti dati siano riportati nella maniera corretta:

  • ora, data e località in cui è stata rilevata l’infrazione;
  • tipologia di veicolo, numero di targa, marca e modello;
  • tipologia di infrazione di accesso alla ZTL rispetto alle disposizioni del Codice della Strada;
  • modalità di ricorso.

Se almeno una delle informazioni di cui sopra risulta essere verbalizzata in modo errato, è possibile inoltrare il ricorso. Esempio: sul verbale viene contestato il passaggio in ZTL al di fuori della fascia oraria in cui il transito è consentito; l’automobilista sanzionato può ricorrere se in realtà il passaggio è avvenuto durante un orario in cui la ZTL non era ancora attiva. Quando si esamina il verbale, bisogna anche fare attenzione ad un altro aspetto: la constatazione deve riportare se la zona a traffico limitato è stata istituita tramite ordinanza del sindaco (o per delibera della giunta comunale) o se l’utilizzo dei dati rilevati dalle telecamere è stato approvato dal prefetto.

Un’eventualità più remota è quella del ritardo di notifica. Se riceve la multa ZTL dopo 90 giorni, il destinatario del provvedimento può ricorrere per farla annullare. È anche possibile, in sede di ricorso, addurre attenuanti quali il ‘caso fortuito‘, le ’cause di forza maggiore‘ oppure la segnaletica insufficiente.

Moduli ricorso multa ZTL al Prefetto e al Giudice di Pace

Per fare ricorso al Prefetto, bisogna inviare in prefettura (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) un modulo, facilmente reperibile online. In alto a destra va indicata la città sede della prefettura e l’indirizzo dell’Ufficio Sanzioni Amministrative. Il documento deve avere in oggetto “ricorso avverso il verbale di violazione” seguita dal numero e dalla data dello stesso; il modulo va poi compilato con i dati anagrafici del ricorrente, gli estremi di identificazione del verbale; nella seconda pagina, bisogna scegliere la causa (o le cause) per cui si chiede di invalidare la sanzione. Al modulo va allegata una copia del verbale, documentazione che attesti (eventuali) cause di forza maggiore o eventuali testimoni convocati in udienza. Per il ricorso al Giudice di Pace si ricorre ad un modulo diverso, contenente le stesse informazioni.

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