Mutuo Ipotecario e Titolo Esecutivo, quando il primo può diventare il secondo
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Direttore: Alessandro Plateroti

Mutuo ipotecario come titolo esecutivo, cosa significa e come si estende

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Il mutuo ipotecario può avere valore di Titolo Esecutivo? La guida odierna va ad osservare le Sentenze sul tema

Cassazione e Titoli Esecutivi

Secondo la cassazione occorre che si vada a verificare se sussistono pattuizioni che vadano a trasmettere in maniera immediata la disponibilità giuridica della somma, questo contesto è uno di quelli che potrebbe rendere il mutuo ipotecario un titolo esecutivo.
Attraverso la sentenza n. 17194/2015 del 27 agosto la III sezione civile della Corte di Cassazione ha risolto una vicenda che sussisteva dal 1986 ad esempio. Si comprende che vi è una ratio dietro questa Sentenza. A seguire la comprensione di questa ratio.
Per comprendere se un contratto che prevede un mutuo possa essere impiegato come titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del Codice di procedura civile, occorre accertare se tele contratto contenga patti volti a trasmettere con effetto immediato la disponibilità della somma mutuata e abbia in se (secondo le regole del patto) l’obbligo del soggetto mutuatario di restituire la somma gravata da mutuo. Oltre a ciò occorre verificare se tutti e due gli atti ovvero:

  • il contratto di mutuo
  • l’atto di erogazione o alternativamente quello di quietanza
    abbiano requisiti di forma per come li disciplina la legge.

Ciò che emerge dalla Cassazione con la Sentenza N° 17194 del 27 agosto 2015
In sostanza è emerso ciò che sopra viene riportato andando al contempo ad annullare la sentenza di appello infatti secondo la Corte d’appello il carattere di realità non sarebbe potuto essere recuperato con l’integrazione del contratto di mutuo separato dall’atto di quietanza a saldo.

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Il mutuo è un contratto Reale e questo la Cassazione lo ha ribadito pur sovvertendo la Sentenza della Corte d’appello, ma al contempo ha confermato che la consegna atta a perfezionare il contratto di mutuo non deve essere unicamente quella materiale del denaro nelle mani del mutuatario, perché è sufficiente che quest’ultimo ne acquisisca la disponibilità giuridica, in stretta correlazione con la perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore.
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ultimo aggiornamento: 9 Settembre 2021 10:08

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