Opposizione a precetto, tutto quello che c’è da sapere: hai ricevuto un atto di precetto? Scopri come è possibile contestarlo
Hai ricevuto la notifica di un atto di precetto? Beh sicuramente non è una comunicazione piacevole, visto che generalmente consiste nell’apertura di una pratica giudiziaria. Ecco come è possibile presentare opposizione ad un atto di precetto.
Atto di precetto
La notifica di un atto di precetto viene presentata ad un soggetto titolare di un titolo esecutivo che può riguardare un contratto di mutuo, un decreto ingiuntivo, un assegno o una cambiale, ecc. L’arrivo di un atto di precetto non è certo una novità per un soggetto debitore consapevole di non aver adempiuto al pagamento dovuto. La notifica di atto di precetto viene consegnata da un’ufficiale giudiziario con un termine generalmente prestabilito entro 10 giorni; in caso contrario si procederà al pignoramento dei beni o del conto corrente. E’ possibile presentare opposizione all’atto di precetto contestandone la legittimità sostanziale o formale. Ecco le due forme di opposizione disponibili al debitore:
- opposizione all’esecuzione: il debitore contesta il diritto del credito a procedere all’esecuzione forzata di pignoramento dei beni. Il debitore contesta la presenza di un titolo, oggetto fondamentale per procedere all’esecuzione forzata. Non ci sono termini da rispettare.
Forme di opposizione
Forme di opposizione a precetto:
- opposizione agli atti esecutivi: il debitore contesta entro 20 giorni dalla notifica del precetto la presenza di vizi formali o processuali negli atti esecutivi.
In entrambi i casi di opposizione viene aperto un processo ordinario. In caso di opposizione all’esecuzione il debitore contesta la legittimità del titolo esecutivo e del creditore ad ottenere l’esecuzione forzata. Non solo è possibile contestare anche la pignorabilità del beni solitamente oggetto dell’esecuzione forzata. In caso l’esecuzione non sia ancora iniziata, l’opposizione presenta in giudizio l’atto di citazione e spetterà al giudice competente valutare il tutto considerando il credito previsto nell’atto di precetto. Nel caso di somme inferiori ai 5000 euro la decisione spetterà ad un giudice di pace.