Il pignoramento Equitalia avviene in specifiche condizioni e per evitarlo occorre agire in specifici tempi.
Il pignoramento
Il pignoramento o fermo avviene dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, qualora la persona debitrice non avesse provveduto al pagamento, non avesse ottenuto una rateizzazione o fosse intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, l’agenzia Equitalia mette in atto le procedure previste dalla Legge al fine di tutelare e poter riscuotere l’ammontare del debito che la o il cittadino ha con essa e di conseguenza (agendo per conto dello Stato) con lo Stato stesso.
Vi sono però delle precisazioni da fare:
1. Se la somma del debito arriva alla cifra massima di 1000€ Equitalia non procede con le azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio della comunicazione che avviene per posta ordinaria (non tracciabile) avente ad oggetto il dettaglio del debito.
Pignoramento e vendita all’asta dei beni mobili e immobili
Equitalia prevede tutte queste procedure e ormai gli italiani lo sanno benissimo anche se nel corso del tempo ci sono state molte e differenti opposizioni sia inerenti la metodologia con cui la nota agenzia poneva il sequestro dei beni sia per i beni che pignorava.
La Legge è comunque sovrana anche in casi di Aste Giudiziarie e di pignoramento dei beni e quindi se questa non prevede il pignoramento l’agenzia non può attivarlo.
Ma la casa? La prima casa? Molte persone se lo domandano da tempo e quindi è bene chiarire proprio quello che riguarda questo argomento.
La casa o l’immobile che dir si voglia, non può essere pignorato se presenta una delle caratteristiche che seguono:
1. è l’unico immobile di proprietà della persona debitrice
2. l’immobile è ad uso abitativo e chi ha il debito verso Equitalia ha la residenza stabile in quel luogo
3. l’immobile in oggetto non è di lusso, le caratteristiche in questo caso sono disciplinate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e non è una villa (A/8), un castello o un palazzo di pregio artistico o storico (A/9).
Negli casi rimanenti l’agenzia può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta che ne consegue calcolando sempre però le cifre, queste devono essere di un debito almeno pari e superiore a 120Mila Euro.