Il pignoramento immobiliare è una procedura piuttosto articolata: ecco come funziona.
Viene definito pignoramento di beni immobili quel tipo di misura esecutiva sulla base della quale un creditore fa richiesta al tribunale per il sequestro di un immobile che appartiene al soggetto debitore, tale sequestro è finalizzato alla vendita e quindi all’estinzione del debito.
Procedura esecutiva di diritto civile – Il Pignoramento Immobiliare
Tale procedura viene effettuata attraverso quella che è definita come un ingiunzione di pagamento che ha valore di atto di pignoramento.
Il pignoramento immobiliare può avvenire in due casi:
1): Nei riguardi del soggetto debitore
2): Nei riguardi di un terzo detentore dell’immobile gravato da pignoramento
Ne consegue che l’ingiunzione di pagamento viene notificata o al debitore o al detentore terzo.
Questo che da qui in avanti verrà definito come atto di pignoramento avrà come effetto entrando nel merito la messa in mora dapprima per poi proseguire con:
2): l’indisponibilità dell’immobile
3): l’indisponibilità dei ricavi derivanti dall’immobile
Nella fase successiva l’atto di pignoramento sarà oggetto di pubblicazione e ciò comporta una specifica finalità, quella dell’efficacia nei riguardi dei terzi.
Adempimenti delle formalità prima della vendita
Vi è una fase pregressa a quella della vendita di un immobile che sia del soggetto debitore o meno nella fattispecie di uno o più soggetti sopra menzionati.
Le formalità prima della vendita sia che si stia parlando di una vendita volontaria o forzata, potrà essere effettuata solamente dopo aver adempiuto alle operazioni che seguono:
1): Va eseguita la stesura di un processo-verbale che sia descrittivo dei locali e tale compilazione spetta all’ufficiale giudiziario incaricato della misura esecutiva
2): Va poi effettuata la Notifica al debitore relativa all’udienza cognitiva e dei creditori iscritti
3): Il terzo passaggio è quello di redazione di un registro delle condizioni e delle modalità di vendita dell’immobile, tale scrittura viene effettuata dal legale del creditore
4): Infine vi è la dichiarazione di credito dei creditori iscritti