Quando una donna lavoratrice rimane incinta, ha diritto ad alcune agevolazioni per il periodo immediatamente precedente, e quello successivo, al parto. Si parla infatti di maternità obbligatoria e facoltativa: ecco quali sono le differenze, e in cosa consistono
L’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) prevede per le donne che abbiano un bambino alcune agevolazioni, per affrontare la gravidanza e i primi mesi di vita del piccolo. Per la donna infatti esiste da contratto al possibilità di fruire della maternità obbligatoria. Questa consiste in un periodo di sospensione retribuita dal lavoro che dura nel complesso cinque mesi, due dei quali possono essere usati prima del parto e tre dopo.
In questo caso la neo mamma riceve l’80% della sua retribuzione usuale, dando congruo preavviso al datore di lavoro e inoltrando domanda all’INPS.
La maternità facoltativa è un ulteriore periodo di astensione dal lavoro di cui possono fruire tanto la madre che il padre, anche contemporaneamente, entro i primi tre anni di vita del figlio. In questo caso la retribuzione è del 30%, e il periodo complessivo può raggiungere i 10 o 11 mesi.