Con la proposta di riforma, i migranti che sbarcano in Italia potranno chiedere asilo anche in Francia o in Germania.
Sono iniziati ufficialmente i negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo per una serie di riforme sul Patto su migrazione e asilo. La proposta, partita a settembre del 2020 dalla Commissione europea, negli ultimi anni è stata rielaborata dal Parlamento.
Il Regolamento di Dublino
Tra i testi al centro dei negoziati Ue c’è anche la riforma del regolamento di Dublino, approvata nel 1990, che regola le richieste di asilo dei migranti che entrano in Europa. La norma stabilisce che, se una persona entra nell’Unione europea e vuole fare richiesta di asilo, dovrà occuparsene il primo Paese Ue in cui è arrivata.
Anche se l’argomento è stato molto discusso negli ultimi anni in Italia, dove il carico di procedure da gestire è stato spesso molto importante, Giorgia Meloni si è detta poco interessata.
Il Parlamento e il Consiglio, intanto, cercheranno di trovare un accordo sulle riforme. Nel momento in cui si arriverà a una posizione comune, servirà un voto di approvazione da parte di entrambi per farle entrare in vigore.
Cosa cambierebbe in Italia con la nuova Riforma?
I criteri attuali che stabiliscono chi deve occuparsi delle richieste d’asilo sono:
- Lo Stato in cui si può realizzare il ricongiungimento familiare;
- Lo Stato che in passato ha rilasciato alla persona un permesso di soggiorno o un visto d’ingresso valido;
- Oppure, lo Stato in cui è avvenuto il primo ingresso irregolare nell’Ue.
In molti casi si applica il terzo criterio, anche perché i primi due possono essere difficili da verificare. Con la nuova proposta di regolamento, i criteri resterebbero simili, ma al terzo posto ci sarebbe il primo ingresso illegale: “Se un richiedente è attraversato il confine di uno Stato membro irregolarmente, il primo Stato in cui è entrato è responsabile di esaminare la richiesta di protezione internazionale”.
Tuttavia, l’Italia non sarebbe automaticamente responsabile delle richieste di asilo, per i migranti che arrivano in Italia dal Mediterraneo e vengono soccorse da Ong o Guardia costiera. Questo perché “la regola non si applica se il richiedente è sbarcato sul territorio nazionale a seguito di operazione o un’attività di ricerca e soccorso”.
Inoltre, uno Stato può richiedere l’assistenza di un altro Paese che si faccia carico di quella persona, anche se non sarebbe responsabile in base ai criteri elencati. Questo può avvenire per questioni di legami sociali, linguistici o culturali, o anche per aiutare uno Stato che si trova in condizioni di “pressione migratoria”.