Come funziona il riconoscimento facciale? La privacy è protetta? Ecco tutto quello che c’è da sapere si questa tecnologia.
Gli smartphone e i tablet negli ultimi anni ci hanno sempre più fatto famigliarizzare con la tecnologia del riconoscimento facciale: basta guardare lo schermo del proprio dispositivo per sbloccarlo, scaricare e installare nuove App ma anche per confermare le transazioni nelle applicazioni di home banking e tante altre funzioni. Quello che vedevamo solamente nei film, con parte blindate che si aprivano solamente con la scansione del viso dei pochi autorizzati è realtà anche sui nostri telefoni: il tutto con la garanzia che i nostri dati restino protetti e la privacy assicurata.
Riconoscimento facciale: come funziona
Il riconoscimento facciale avviene tramite tecniche di elaborazione digitale delle immagini che, in pratica, isolano il volto della persona dal contesto che lo circonda: case, alberi, quadri ecc.
Il riconoscimento facciale può essere utilizzato, come detto in precedenza, con la fotocamera dello smartphone o la webcam del computer per rendere più snelle alcune operazioni quotidiane, come appunto sbloccare il telefono.
Ma questa tecnologia può essere utilizzata anche con scopi ben più invasivi che non rispettano la privacy, come per esempio schedare le persone tramite le informazioni raccolte delle videocamere installate per strada, come avviene ad esempio in alcune grandi città in Cina.
Riconoscimento facciale nella guerra in Ucraina
Un’azienda americana, la Clearwiew Ai, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ha offerto alle forze armate ucraine un software per il riconoscimento facciale contro i russi per individuare i volti dei nemici.
In un contesto molto delicato come quello di una guerra, la tecnologia del riconoscimento facciale può essere utilizzata per esempio nei checkpoint per individuare eventuali sabotatori nemici attraverso appunto il riconoscimento del viso.
Riconoscimento facciale: la privacy
Per l’utilizzo del riconoscimento facciale deve essere sempre dato il consenso esplicito da parte di colui che utilizza questa tecnologia.
Infatti, secondo l’art. 9.1 del GDPR: “E’ vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
L’utilizzo di questa tecnologia per scovare i nemici in un contesto come quello della guerra di scontra con il concetto privacy.