Riforma dello sport, cosa cambia per associazioni e società

Riforma dello sport, cosa cambia per associazioni e società

Dal 1° luglio entrano in vigore in vigore i nuovi contratti di lavoro sportivo, nell’ambito della gestione delle attività dei volontari.

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme di riforma del lavoro sportivo, dal 1° luglio 2023, ASD ed SSD avranno l’obbligo di adeguare i contratti di lavoro o collaborazione. Sono tante le novità per associazioni e società dilettantistiche, a cui vengono fornite le nuove indicazioni da seguire.

riforma lavoro sportivo

La riforma del lavoro sportivo

La riforma del lavoro sportivo fornisce indicazioni sulla gestione delle attività dei volontari, tra cui la corresponsione di premi e compensi occasionali, ovvero indennità di trasferta e rimborsi spese. Vengono anche definite le modalità di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo sotto forma di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ed anche nella forma di collaborazioni coordinate.

I lavori della riforma sono già in corso, infatti è all’esame della Camera la proposta di decreto legislativo, che correggerà e modificherà in più parti i decreti legislativi n. 36, 37, 38, 39 e 40 2021.

La definizione di lavoratore sportivo

Si definisce lavoratore sportivo, “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo”.

Il decreto definisce come lavoratore sportivo anche ogni tesserato “che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

Premi e compensi

Ai volontari possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese a cui si applica la soglia di esenzione.

Questi compensi sono esclusi dal reddito per un importo non superiore nell’anno di imposta a 10mila euro. Escluse dalla formazione del reddito del percettore anche i rimborsi di spese documentate per vitto, alloggio e viaggio.

Le spese sostenute potranno essere rimborsate rilasciando una autocertificazione, purché non si superi l’importo di 150 euro mensili. È necessario che l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I diritti per i collaboratori coordinati e continuativi 

I collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto all’assicurazione previdenziale ed assistenziale e ciò vale anche per i collaboratori occasionali se ve ne sono i presupposti. Il loro contratto sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto.

E’ ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti così come la cessione del contratto prima della scadenza. I lavoratori sportivi subordinati sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.