Serie A, nove società nel mirino dell’Antitrust per clausole vessatorie in abbonamenti e biglietti.
Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Milan, Lazio, Juve, Roma e Udinese nel mirino dell’Antitrust per aver leso i diritti dei consumatori. Il caso riguarda possibilità di ottenere i rimborsi relativi agli abbonamenti e i biglietti che erano stati acquistati.
“L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso nove procedimenti istruttori relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto delle seguenti società di calcio di serie A”, recita il comunicato.
Clausole vessatorie per l’acquisto di biglietti e abbonamenti: Antitrust contro 9 società di Serie A
L’Antitrust ha accertato clausole vessatorie legate all’acquisto dell’abbonamento dei singoli biglietti. L’Autorità evidenzia come le società in questione non hanno tutelato il diritto degli acquirenti a ricevere il rimborso in caso di chiusura degli impianti a causa di eventi non imputabili alle società.
Per le società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., A.S. Roma S.p.A., Juventus Football Club S.p.A. e S.S. Lazio S.p.A. l’Autorità ha accertato la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita in quanto non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a: ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso. Ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima. Essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società”, prosegue il comunicato di AGCM.
Il caso di Cagliari, Milan e Udinese
L’Antitrust evidenzia che il Cagliari ha modificato la formulazione delle clausole. Nonostante ciò, il giudizio di vessatorietà non decade in relazione alle clausole che “escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della società“.
Per quanto riguarda Milan e Udinese, “l’Autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti”.