Ruby ter, Berlusconi assolto: le motivazioni della sentenza

Ruby ter, Berlusconi assolto: le motivazioni della sentenza

Il Tribunale di Milano spiega le motivazioni delle assoluzioni del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e gli altri 28 imputati.

Le 21 ragazze ospiti dei festini di Arcore, dovevano essere indagate all’epoca dei processi Ruby e Ruby bis, e non semplicemente ascoltate. Per i giudici di Milano, questo ha costituito una “omissione di garanzia” che ha “irrimediabilmente pregiudicato l’operatività di fattispecie di diritto penale sostanziale”.

Silvio Berlusconi, processo ruby ter

Le giovani ragazze dovevano essere già indagate per indizi di corruzione presenti già ai tempi dei processi Ruby e Ruby bis. Motivando la sentenza con cui, il 15 febbraio scorso, Silvio Berlusconi e gli altri 28 imputati sono stati assolti, i giudici parlano di “omissione di garanzia” che ha spazzato via le accuse del Ruby ter.

Le motivazioni della sentenza

“Se le imputate fossero state correttamente qualificate e gli avvisi fossero stati formulati, si sarebbe potuto discutere della configurabilità dell’articolo 377 bis del codice penale” delle ipotesi di reato di intralcio alla giustizia o di corruzione in atti giudiziari.

Ad affermarlo sono i giudici Tremolada, Gallina e Pucci, precisando le motivazioni della sentenza, che già a metà febbraio scorso confermava che sul processo aveva gravato quel provvedimento dei giudici del novembre 2021, che cancellò le false testimonianze per un “errore” scoperto quasi 10 anni più tardi.

Qualificando le 21 ragazze come semplici testimoni, non si configura neanche “il reato di corruzione in atti giudiziari” collegato, perché non ci sono più i testi pubblici ufficiali corrotti. Di conseguenza nemmeno “l’ipotizzato corruttore, nel caso di specie Berlusconi”.

In conclusione, il collegio afferma che quanto accaduto nel processo del Ruby ter “è paradigmatico del fatto che l’autorità giudiziaria deve assicurare il rispetto nel caso concreto del bilanciamento tra la garanzia dell’individuo e le istanze della collettività di accertamento dei reati, conchiuso nelle norme sullo statuto dei dichiaranti”, ossia dei testimoni.

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