Come si vota al Senato e come funziona il voto a scrutinio segreto

Come si vota al Senato e come funziona il voto a scrutinio segreto

Senato, quali sono le modalità di votazione e come funziona il voto a scrutinio segreto: chi può richiederlo, come e per quali votazioni.

Nella battaglia al Senato sul ddl Zan si torna a discutere sul voto a scrutinio segreto, che potrebbe essere la modalità di votazione adottata per l’occasione. Ma come si vota al Senato? E quando si procede con il voto a scrutinio segreto?

Come si vota al Senato

A Palazzo Madama ci sono tre modalità di voto:

per alzata di mano
per votazione nominale
a scrutinio segreto.

I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello“, si legge sul sito del Senato.

“Salve le votazioni riguardanti persone, l’Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale può essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall’articolo 114″.

Senato

Come funziona il voto a scrutinio segreto

Come visto in precedenza, la terza modalità di voto è la votazione a scrutinio segreto.

La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da venti Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione“, si legge nel regolamento pubblicato sul sito del Senato.

Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede“. Inoltre “a richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni che incidono sui rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato“.

Ma non è sempre possibile procedere con la votazione a scrutinio segreto: “In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonché su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese“.