Smart working ‘semplificato’, dal 1 agosto cambiano le regole?

Smart working ‘semplificato’, dal 1 agosto cambiano le regole?

Smart working, fino a quando è valida la procedura semplificata e in cosa consiste.

Smart working, dal 1 agosto cambiano le regole per la semplificazione disposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Lo smart working in tempo ‘ordinario’

In regime ordinario, quindi senza stato di emergenza, lo smart working risponde alle regole della legge 81/17 secondo cui si può procedere con l’attivazione del lavoro agile solo a fronte di un accordo tra datore di lavore e dipendente e di comunicazione al Ministero.

Quindi, ne caso in cui non venga prorogato lo stato di emergenza, dal 1 agosto le aziende che hanno attivato lo smart working senza stringere accordi individuali con i dipendenti dovranno procedere con la stipula degli stessi.

In cosa consiste la procedura semplificata

Per comprende cosa comporti la procedura semplificata facciamo affidamento alla comunicazione pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro.

“L’articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura “semplificata” è utilizzabile sino al 31 luglio 2020.

Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’Inail e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza”.

fonte foto copertina: stocksnap.io/photo/LEJ7HJ5BEA

Smart working, fino a quando è utilizzabile la procedura semplificata? La FAQ del Ministero del lavoro

“L’articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura “semplificata” è utilizzabile sino al 31 luglio 2020.

Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe allo stato di emergenza.

Resta inteso che sia le nuove attivazioni, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data del 31 luglio 2020 dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81″