Il Supporto per la formazione e il lavoro partirà da dopodomani: ecco come fare domanda e l’iter da seguire.
Il Supporto alla formazione lavoro partirà dal 1° settembre, e potrà essere richiesto dai beneficiari del Reddito di cittadinanza che hanno avuto l’assegno sospeso. Si tratta di un percorso a tappe, con diversi adempimenti prima di poter incassare il nuovo assegno: ecco cosa fare per richiederlo.
Cos’è il Supporto alla formazione lavoro?
Dopo il caos scoppiato per lo stop al reddito di cittadinanza, che ha lasciato a bocca asciutta migliaia di famiglie, adesso il governo corre ai ripari. Venerdì 1° settembre arriverà finalmente il “supporto per la formazione e il lavoro” (Sfl), che prevede un percorso a tappe.
Si tratta di un’indennità da 350 euro al mese per un massimo di 12 mesi (non più rinnovabili). Questa è rivolta a chi non può più percepire il reddito di cittadinanza e intende attivarsi per partecipare alle cosiddette politiche attive del lavoro.
A chi è rivolto
Il sostegno è destinato a chi ha un reddito Isee inferiore a 6mila euro, un’età compresa tra i 18 e i 59 anni, e a chi non ha in famiglia disabili, minori o ultrasessantenni. In poche parole, per tutti quei soggetti considerati “occupabili”.
I beneficiari dovranno partecipare ad attività di formazione obbligatorie, che prevede quindi una sorta di rimborso spese. L’Importo è personale e potrà essere richiesto da più membri della stessa famiglia. C’è un percorso a tappe per arrivare a incassare l’importo: ma come funziona?
L’iter da seguire
Gli ex beneficiari del reddito di cittadinanza potranno presentare domanda all’Inps, tramite spid o patronato. Il richiedente dovrà quindi iscriversi alla piattaforma Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), non ancora attiva.
Questa servirà a mettere in comunicazione centri per l’impiego, comuni, agenzie per il lavoro e ministero attraverso l’incrocio delle banche dati degli iscritti. Solo dopo le verifiche si potrà firmare il patto di attivazione digitale (Pad) e la domanda sarà accolta.
La liquidazione del beneficio avverrà solo dopo che il richiedente si sarà recato presso un centro per l’impiego, avrà sottoscritto il patto di servizio e avrà aderito a un programma di politiche attive del lavoro. Il beneficiario dovrà comunicare al centro per l’impiego il proprio “stato di attivazione”, al massimo ogni novanta giorni.