Volantini con i volti delle borseggiatrici: è diffamazione

Volantini con i volti delle borseggiatrici: è diffamazione

Anche chi realizza e diffonde volantini con i volti delle presunte borseggiatrici rischia di commettere un reato.

Numerose borseggiatrici sono diventate i soggetti di alcuni video pubblicati e condivisi su Facebook, ma non solo. L’ultima pratica diventata virale, è quella della realizzazione di volantini con i loro volti, che vengono poi appesi sui cestini e sui muri delle città.

Tribunale

Il senso di intolleranza verso questa categoria di persone diventa sempre più evidente. Chi filma queste donne diffondendo l’immagine dei loro volti, che sia attraverso dei video social o attraverso volantini stampati, rischia però di commettere un reato. E’ l’avvocato Mauro Festa, managing partner dello studio LegalFor, a spiegarlo nei dettagli.

I rischi per chi filma le borseggiatrici

La creazione e affissione di volantini “si presta al confronto con due aspetti: da un lato la libertà di espressione, tutelata a livello normativo dall’articolo 21 della costituzione nonché dall’articolo 19 UDHR (Universal Declaration of Human Rights), e per quanto concerne ai fini di quest’analisi dall’articolo 85 del GDPR, e dall’altro la tutela dell’onore e della reputazione della persona e il generale diritto alla riservatezza dell’individuo, tutelati per quanto qui concerne dall’articolo 595 del codice penale e in generale dal su richiamato GDPR”.

Pur avendo il potere di diffondere informazioni lesive per la reputazione, queste azioni possono essere perseguibili dal momento che, come stabilisce la Corte di Cassazione, “nella diffusione di notizie in grado di arrecare danno all’altrui reputazione, siano soddisfatte due condizioni: la verità e la continenza”.

La condizione della verità è soddisfatta se tutti i fatti riportati sono ovviamente veri e se non ci sono collegamenti con “sollecitazioni emotive o con qualsiasi altra insinuazione idonea a creare nel pubblico manifestazioni in tutto o in parte false”, precisa Festa.

Per la condizione della continenza, è necessario che l’esposizione non sia eccedente rispetto “allo scopo da perseguire. La comunicazione deve essere improntata all’obiettività nel senso di escludere intenti denigratori e di preservare il quel minimo di dignità a cui ciascuno ha diritto”. Se questi due fattori non sussistono, si rischia di incorrere nel reato di diffamazione.