Le caratteristiche dei cosiddetti diritti reali limitati, dove si applicano e in cosa consistono
Diritti reali Limitati
I Diritti reali limitati sono diritti esercitati sulle cose altrui con precisi limiti che sono quelli previsti dalla Legge che li regolamenta.
Il diritto di proprietà viene suddiviso in:
- servitù
- usufrutto
- uso
ad esempio e queste tre appendici hanno differenti facoltà che sono per legge attribuite ai differenti soggetti depositari di tali diritti limitati rispetto a quello di proprietà
Il diritto limitato è anche ancorato al concetto di elasticità della proprietà , quando e se questo diritto viene meno il suo contenuto relativo alla proprietà ritorna alla sua originale grandezza ovvero non è più limitato da usufrutto, uso enfiteusi etc….
Codice Civile Italiano
I diritti reali limitati sono quelli che secondo il Codice Civile si applicano a beni altrui e possono riguardare:
- Le cose
- Il diritto di proprietà
- La superficie
- L’enfiteusi
- L’usufrutto
- L’uso
- L’abitazione
- Le servitù prediali
- I diritti reali di garanzia
- Il condominio
- Il possesso
- La successione
Questi i macro argomenti trattati dai diritti limitali che sono sempre e comunque diritti reali che focalizzano la loro attenzione sui beni.
Mentre i diritti personali di garanzia sono l’avallo, la fideiussione e il mandato di credito ad esempio.
Diritti e Limitazioni
Tutti i diritti reali constano di uno o più poteri che il titolare di tali diritti può esercitare, tra cui vi è ad esempio quello di successione su un bene ad uso abitativo se il o la destinataria della successione è un coniuge e tale successione avviene dopo la morte dell’altro coniuge.
Per quanto riguarda i limiti del diritto reale questi si applicano alla proprietà che il primo assoluto diritto reale maggiore.
Però va detto che anche la proprietà presenta un limite, quello di usucapione e vede limitato il suo raggio di azione quando intervengono i diritti reali limitati come ad esempio l’uso e l’usufrutto.
La proprietà come diritto reale assoluto viene tutelato dalla azione di rivendicazione, vedasi a tal proposito l’ex art. 948 c.c. e anche dall’azione negatoria ex art. 949 c.c.