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Riscatto pensione, nuova indicazione INPS sulla regola dei 5 anni: cosa cambia
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Riscatto pensione, nuova indicazione INPS sulla regola dei 5 anni: cosa cambia

Inps

L’INPS chiarisce quando il riscatto ai fini pensionistici può essere ammesso anche se il lavoratore ha già raggiunto i 5 anni.

Il riscatto ai fini pensionistici torna al centro dell’attenzione dopo il nuovo chiarimento diffuso dall’INPS con il messaggio n. 981 del 20 marzo 2026, emanato a seguito della sentenza n. 8/2025/QM/SEZ delle Sezioni riunite della Corte dei Conti.

Il punto più importante riguarda il limite massimo dei cinque anni di maggiorazione previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997: secondo l’Istituto, la domanda può essere accolta anche quando, al momento della presentazione, il lavoratore ha già raggiunto quel tetto.

inps uffici
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Cosa cambia davvero con il chiarimento dell’INPS

Il messaggio spiega che deve essere seguito un criterio cronologico. In pratica, la facoltà di riscatto per i periodi di servizio comunque prestato va riconosciuta anche a chi, alla data della domanda, ha già maturato cinque anni di maggiorazione, purché venga sottratto un periodo equivalente di maggiorazione già riconosciuto automaticamente e collocato in data successiva. L’INPS precisa infatti che le domande relative a periodi anteriori al 1° gennaio 1998 devono essere accolte anche in presenza del limite già raggiunto, ma senza superare il tetto complessivo dei cinque anni.

Questo è il passaggio da spiegare meglio anche in chiave giornalistica: non nasce un vantaggio extra oltre i limiti di legge, ma cambia la composizione dei periodi valorizzati. Lo stesso INPS aggiunge che lo scomputo va effettuato con criterio cronologico inverso, cioè partendo dalla maggiorazione più recente e andando poi verso quelle più risalenti. Resta però fermo un paletto preciso: non possono essere toccate le maggiorazioni già riscattate per le quali, alla data della nuova domanda, l’onere risulti già pagato.

L’esempio pratico e chi può chiedere il riesame

Per chiarire il meccanismo, l’INPS porta l’esempio di un lavoratore che ha svolto servizio dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1985 e presenta domanda di riscatto per quel periodo, pari a un anno, pur avendo già maturato cinque anni di maggiorazione dopo il 31 dicembre 1997. In questo caso la domanda va comunque accolta, ma un anno di maggiorazione successiva deve essere scomputato: il totale finale resta quindi sempre pari a cinque anni, con un anno riscattato sul servizio più remoto e quattro anni di maggiorazioni già riconosciute.

Il messaggio dedica poi un passaggio specifico al personale di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza. Per queste categorie, i periodi svolti come allievo presso scuole di formazione, enti addestrativi o istituti di istruzione, oltre al servizio militare, possono essere qualificati come servizio comunque prestato. Tuttavia, per le Forze di polizia a ordinamento civile, il corso da allievo collocato dal 1° gennaio 1998 in avanti resta escluso da questa facoltà, perché per quel periodo esiste già uno specifico riscatto oneroso. Le istruzioni si applicano alle domande ancora giacenti e consentono, su richiesta dell’interessato, anche il riesame di alcune istanze già respinte, se non sono scaduti i termini del ricorso amministrativo o se il ricorso è già pendente.

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ultimo aggiornamento: 27 Marzo 2026 11:07

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