In caso di revisione auto scaduta è bene evitare di circolare e prenotare subito una nuova revisione presso un’officina autorizzata.
La revisione auto è uno dei tanti oneri di cui i possessori di un’autovettura devono farsi carico. Si tratta di un controllo periodico, da effettuare regolarmente presso le officine autorizzate, volto a verificare che il veicolo rispetti determinati parametri. In base al tipo di mezzo ha una durata di validità variabile e va rifatta preferibilmente prima della data di scadenza. Ciononostante capita che, anche per semplice dimenticanza, ci si ritrovi a circolare con la revisione auto scaduta. Cosa fare in casi del genere? Vediamo nel dettaglio come procedere nel migliore dei modi per evitare spiacevoli ripercussioni.
Revisione auto scaduta: cosa fare
La cosa migliore da fare quando ci si accorge che la propria revisione auto è scaduta è quella di evitare di utilizzare la vettura in questione. Un’auto senza revisione, o con revisione scaduta, infatti, non può circolare su strada. Il passo successivo è quello di prenotare la revisione presso l’officina autorizzata più vicina. Questa, nel momento in cui ci si reca ad effettuare il controllo, può rilasciare un attestato di avvenuta prenotazione che può essere esibito nel caso in cui si venga fermati dalle autorità di controllo. L’attestato, però, non sostituisce il timbro della revisione, ma permette di circolare solo il giorno della prenotazione e solo per recarsi in officina. Fanno parzialmente eccezione i veicoli soggetti a revisione annuale: possono circolare con il foglio di prenotazione purché la stessa sia stata effettuata prima della scadenza della revisione.
In genere, però, la procedura di revisione non dura a lungo e, una volta completata, l’addetto dell’officina appone sulla carta di circolazione dell’auto un timbro che certifica l’avvenuto rinnovo della revisione, grazie al quale l’auto può tornare a circolare regolarmente.
Come controllare la scadenza della revisione auto
La data di scadenza della revisione, come detto, viene riportata sul libretto di circolazione dell’auto. Per coloro i quali, invece, preferiscono utilizzare strumenti digitali, la verifica della scadenza della revisione può essere effettuata tramite il sito ilportaledellautomobilista.it messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una volta raggiunta la pagina “verifica ultima revisione”, basta inserire il tipo di veicolo (autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore) e il numero di targa per poi procedere al controllo.
Molte officine che effettuano la revisione auto offrono un servizio comodo e pratico per evitare di andare oltre la scadenza della revisione; comunicando un indirizzo di posta elettronica valido e/o un recapito telefonico, l’officina si impegna a comunicare con largo anticipo (uno o due mesi) all’utente che la revisione è in scadenza, così da poterla rinnovare in tempo.
Circolare con revisione auto scaduta: le sanzioni
L’obbligo di revisione è disposto per legge (articolo 80 del Codice della Strada) pertanto un’auto con revisione scaduta o non regolare non è autorizzata a circolare su strada. Se, durante un controllo da parte delle forze dell’ordine, la revisione non risulta in regola, gli agenti appongono un timbro di sospensione sulla carta di circolazione che impedisce al mezzo di circolare, se non per raggiungere l’officina più vicina.
L’omessa revisione può comportare sanzioni anche gravi mentre non esistono sanzioni retroattive, ovvero che puniscono una revisione fatta dopo la scadenza. Di seguito, ecco le sanzioni per revisione auto scaduta o non regolare:
- una sanzione pecuniaria compresa tra i 159 e i 639 euro. A seguito dell’accertamento dell’infrazione, il veicolo non può più circolare, se non per raggiungere l’officina più vicina dove effettuare la revisione.
- una sanzione pecuniaria compresa tra i 159 e i 639 euro a cui va ad aggiungersi il fermo amministrativo del veicolo nel caso in cui si circoli in autostrada a bordo di un veicolo con revisione scaduta o dall’esito non regolare.
- una sanzione pecuniaria compresa tra 1842 e 7369 euro nel caso in cui si venga fermati a bordo di un’auto senza revisione che circola con il timbro delle forze dell’ordine. In aggiunta, verrà comminata anche una sanzione amministrativa accessoria, ossia il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.
Incidente con revisione auto scaduta
Si tratta probabilmente dello scenario peggiore per chi non ha effettuato la revisione dell’auto. Bisogna innanzitutto sottolineare come l’RC auto di fatti non sia valido laddove l’esito della revisione risulti negativo (quando, cioè, la vettura presenta difetti tali da dover ripetere i controlli oppure non viene considerata idonea alla circolazione). Pertanto, in caso di sinistro, la compagnia di assicurazione potrebbe esercitare il proprio diritto di rivalsa, ossia risarcire il danneggiato e poi intraprendere un’azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato, al fine di ottenere la restituzione della somma riconosciuta alla vittima dell’incidente.
Per evitare frodi sulla revisione è stato introdotto il 31 ottobre 2014 il cosiddetto protocollo MctcNet2. Si tratta di un sistema che mette a disposizione della banca dati della Motorizzazione Civile tutte le informazioni relative ad una singola revisione, attraverso l’acquisizione delle immagini del veicolo e l’utilizzo di codici antifalsificazione. Il protocollo permette di controllare in maniera più efficace i vari centri privati che, per legge, ricevono in concessione quinquennale il diritto ad effettuare le revisioni, venendo iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.
Quando fare la revisione auto
Il Codice della Strada regolamenta la revisione dei veicoli in base alla categoria di classificazione. Secondo quanto si legge all’articolo 80 “per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia“.
Il capo IV dello stesso articolo decreta la revisione annuale per “veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, le autoambulanze, i veicoli adibiti a noleggio con conducente e i veicoli atipici”.
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