In vista di questo marzo 2026, l’assegno unico riceverà alcuni aggiornamenti importanti. Ecco quali bisogna tenere a mente.
Dopo la guida completa al nuovo ISEE, si può tornare a parlare di assegno unico. Questa volta, in vista agli aggiornamenti che entreranno in vigore da questo marzo 2026. Come riportato da Sky Tg 24, l’importo verrà accreditato tra giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo.
Oltre al lieve ritardo, però, ci sarà anche una somma che potrebbe non essere in linea con ciò che in realtà spetta ai suoi beneficiari. Infatti, l’importo dovuto in alcuni casi potrebbe essere più alto, mentre in altri casi potrebbe essere più basso.

Assegno unico: ecco l’importo che si riceverà
Per poter ricevere l’importo dovuto, il 28 febbraio si sarebbe dovuta presentare la propria dichiarazione dei redditi tramite Isee. Coloro che non lo hanno fatto, riceveranno l’importo minimo così suddiviso: 58,30 euro per i figli a carico minorenni e 29,10 euro per quelli maggiorenni.
Si potrà tuttavia rimediare alla propria dimenticanza in occasione della prossima data del 30 giugno. Il ricalcolo sulla base dell’Isee sarà inversamente proporzionale. In caso di indicatore reddituale più alto, l’importo dell’assegno sarà più basso. E ciò varrà anche per procedura inversa.
L’importo di questo mese di marzo sarà inoltre condizionato da una percentuale di rivalutazione dell’1,4% causata dall’inflazione. I conti di febbraio sono già in regola, mentre quelli di gennaio dovrebbero arrivare a breve.
Cos’è questo bonus e come si può ricevere
L’assegno unico è una forma di sostegno economica destinata a tutte le famiglie che hanno dei figli a carico. Viene erogato per ogni figlio fino ai 18 anni, oppure fino ai 21 anni al fronte di determinate condizioni. Le quali possono convergere in requisiti di studio o di reddito a sé stanti.
Il bonus in questione viene erogato con accredito su conto corrente bancario o postale, libretto di risparmio dotato di codice IBAN, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, riporta ancora una volta Sky Tg 24.