Istituiti nel 1997 dalla ‘Legge Bassanini’, gli ausiliari del traffico sono dipendenti del Comune o di privati e possono rivestire la funzione di pubblico ufficiale.
Gli ausiliari del traffico sono figure professionali le cui mansioni sono state definite da una legge entrata in vigore in Italia nel 1997, la cosiddetta ‘Legge Bassanini‘. Vediamo di seguito quali sono i requisiti necessari a ricoprire il ruolo di ausiliare del traffico e quali poteri sono conferiti loro dalle normative vigenti.
Ausiliari del traffico normativa: la Legge Bassanini
Il principale riferimento normativo per quanto concerne l’attività ed il ruolo di ausiliare del traffico è la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 (“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”) e, nello specifico, l’articolo 17.
Il comma 132 autorizza i comuni a “conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione“. Al comma 133, invece, viene stabilito che le funzioni che spettano agli ausiliari del traffico possono essere affidate anche a “personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone“.
In sintesi, gli ausiliari del traffico sono dipendenti del Comune, delle aziende che gestiscono le aree di parcheggio e della società che si occupa del trasporto pubblico.
Le mansioni degli ausiliari del traffico
Per quanto la legge di riferimento sia abbastanza chiara sulle funzioni esercitate dall’ausiliare del traffico (“prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta“) la giurisprudenza in materia è piuttosto variegata. Una delle questioni fondamentale è se gli ausiliari del traffico sono pubblici ufficiali o semplici incaricati di servizio pubblico.
A dirimere la questione vi è un’ordinanza della Corte di Cassazione emessa il 15 maggio 2018; secondo quanto si legge il dispositivo, l’ausiliare del traffico assume un ruolo di pubblico ufficiale nel frangente in cui “si trovi ad esercitare le funzioni, di sua competenza, di accertamento e di contestazione delle violazioni al codice della strada nelle aree oggetto di concessione all’impresa, da cui il primo dipenda, di gestione dei parcheggi e delle zone immediatamente limitrofe“. Al verificarsi di tali circostante, l’attività svolta dagli ausiliari ha “finalità certificativa ed autoritativa dei poteri esercitati per potestà riconosciutagli per legge“.
In merito alle prerogative degli ausiliari del traffico, si è espressa anche la Corte Costituzionale con una sentenza del 2001, stabilendo che le funzioni di accertamento o verifica possono essere affidate – da parte dell’autorità amministrativa – anche “a dipendenti di enti o società cui sia stato affidato il servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio in senso largo“.
I poteri degli ausiliari: avviso di accertamento e verbale di contestazione
Spesso ci si chiede quali multe possono fare gli ausiliari del traffico. La risposta non è così semplice come potrebbe sembrare e, anche in questo caso, la giurisprudenza in materia è piuttosto variegata.
In generale, gli ausiliari possono formulare il cosiddetto ‘avviso di accertamento d’infrazione’. Si tratta, in parole povere, del tagliando che viene lasciato sul parabrezza e costituisce un atto non imposto da alcuna legge e che non ostacola il diritto alla difesa da parte del soggetto destinatario dell’avviso. Di contro, non costituisce un atto di notifica del verbale di contestazione ma un semplice ‘preavviso’. Una sentenza della Cassazione (risalente al 2012) ha giudicato come irrilevante le discrepanze tra l’avviso di accertamento e il verbale (il soggetto sanzionato può impugnare solo quest’ultimo in caso di ricorso avverso al Prefetto o al Giudice di Pace).
Il preavviso di accertamento d’infrazione costituisce comunque un atto pubblico; per tanto, non può essere annullato in maniera arbitraria ma solo in presenza di un chiaro ed evidente errore (che deve essere di natura sostanziale e non semplicemente formale).
Per quanto concerne i verbali di contestazione, gli ausiliari del traffico possono sanzionare le seguenti infrazioni al Codice della Strada:
- mancato pagamento della tariffa oraria per sosta su aree di parcheggio a pagamento;
- mancato rinnovo del ticket per il pagamento della sosta su aree di parcheggio a pagamento;
- sosta del veicolo in ‘seconda fila’ nei pressi di un’area delimitata dalle strisce di colore blu (con conseguenti disagi per la circolazione degli altri veicoli);
- circolazione sulle aree contrassegnate dalle strisce di colore giallo, ossia le corsie preferenziali riservate al transito dei mezzi di trasporto pubblico. Questa infrazione può essere contestata solo dall’ausiliare del traffico che sia anche dipendente dell’azienda che fornisce il servizio.
Quando l’ausiliare procede al conferimento dell’avviso di accertamento, può anche richiedere al trasgressore di esibire un documento di riconoscimento e la propria patente di guida. In caso di rifiuto, la pratica di accertamento prosegue il suo naturale decorso.
I requisiti: come diventare ausiliari del traffico
Per poter diventare ausiliare del traffico è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Anzitutto, serve aver portato a termine la scuola dell’obbligo (ossia aver conseguito almeno la licenza media); il secondo requisito è quello di essere in possesso di una patente di guida di categoria B. Infine, l’aspirante ausiliare non deve avere a suo carico condanne penali per reati dolosi o carichi pendenti.
Chi è in possesso di ciascuno dei requisiti sopra elencati, può partecipare al concorso pubblico indetto dall’Ente che ricerca questo genere di figura professionale. All’interno del bando vengono indicati in dettaglio tutti i requisiti necessari alla partecipazione.
In alternativa, si può diventare ausiliari del traffico entrando a far parte di un’azienda che ha in concessione la gestione delle aree di parcheggio pubbliche. In genere gli ausiliari alle dipendenze del comune devono sottoporsi ad un corso di formazione presso il comando locale di Polizia Municipale; una volta superato il corso (incentrato sulle violazioni di sosta, il procedimento per elevare le relative sanzioni e l’utilizzo della modulistica), bisogna iscriversi al concorso bandito dall’Ente e superare l’esame di idoneità. Sarà poi il sindaco, con un’ordinanza, a conferire l’incarico.
Dal punto di vista lavorativo, la categoria di inquadramento ausiliari del traffico è la B3 (per i dipendenti pubblici) mentre per quelli assunti da una società privata i compensi calcolati su base oraria variano a seconda delle condizioni contrattuali pattuite con il datore di lavoro.
Fonte immagine: https://it.wikipedia.org/wiki/Ausiliario_del_traffico#Comma_132_art._17_legge_127/1997
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